Le linee guida del Mimit per l’espletamento dell’attività di vigilanza sulle società cooperative

La Redazione
19 Maggio 2023

Con circolare 140439 dell'11 aprile 2023, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (il c.d. Mimit, ex Mise) ha fornito agli ispettori incaricati dell'attività di vigilanza sulle società cooperative (d.lgs. n. 220/2002) le indicazioni operative cui attenersi nell'attività revisionale.

Tra le principali novità normative contenute nella Circolare dell'11 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del made in Italy (ex Mise), recante indicazioni operative per l'espletamento dell'attività di revisione sulle società cooperative, si possono segnalare:

  • in forza di quanto statuito dal cd. Decreto Milleproroghe 2023 (d.l. n. 198/2022), la disciplina di “sterilizzazione” delle perdite (d.l. n. 23/2020) è stata estesa anche alle perdite emerse nell'esercizio al 31 dicembre 2022;
  • in seguito all'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e della novella legislativa che ha modificato l'art. 2477, comma 3, c.c., in tema di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore, le società sono tenute, «ove ricorra uno dei requisiti di cui al comma 3 lett. c) della predetta norma, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio in cui vengono superati i predetti limiti»;

L'autonomia statutaria può, inoltre, prevedere le seguenti “varianti” convenzionali:

  • prevedendo che «le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre a tale ambito»;
  • prevedendo che «le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.»;
  • prevedendo che le funzioni di controllo e di revisione siano affidate separatamente, «attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo - sindaco unico (per le s.r.l e le cooperative s.r.l) o collegio sindacale (per le cooperatovi spa) - e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione)». Invece con riguardo alle cooperative spa, ferma restando la possibilità che l'organo di controllo assolva anche alla funzione di revisione, rimane invariata la necessità che il medesimo abbia composizione collegiale.

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