Opposizione ad atto di precetto notificato a debitore colpito da sequestro di prevenzione
Carmelo Curcio
19 Maggio 2023
Il contributo – dopo aver ricordato la disciplina prevista dal codice antimafia per regolare il rapporto fra il sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. n. 159/2011 e le azioni esecutive civili – intende soffermarsi sulla proposizione di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso atto di precetto notificato a debitore colpito da sequestro di prevenzione.
Il divieto di iniziare (o proseguire) azioni esecutive in presenza di un sequestro di prevenzione
Il d.lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 136/2010"), c.d. codice antimafia, contiene un'apposita disciplina dei rapporti fra il sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. 159/2011 e le azioni esecutive in sede civile, ai sensi della quale:
- “A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario” (art. 55, comma 1, d.lgs. n. 159/2011);
- “Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene” (art. 55 comma 2 d.lgs. 159/2011, nella versione attualmente in vigore, come modificato dall'art. 20, comma 4, l. n. 161/2017).
Pertanto, è sulla base di tali disposizioni (e tenendo altresì a mente che, ai sensi dell'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, “a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi”) che viene risolta la questione dell'interferenza fra un sequestro di prevenzione disposto su un bene e una procedura esecutiva che il creditore procedente pretenda di iniziare, o di proseguire, nei confronti di quel bene.
Dall'esame del suindicato art. 55, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 si nota immediatamente come tale comma sia stato chiaramente predisposto sulla falsariga di quanto previsto, in ambito fallimentare, dall'art. 51 l. fall., il quale prevede che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.
La ratio di tale generale divieto di azioni esecutive sui beni oggetto del sequestro di prevenzione risiede (come nel caso della normativa fallimentare) nella volontà e necessità di garantire il principio della par condicio creditorum.
Tale divieto riguarda qualsiasi tipo di azione esecutiva individuale civile.
Il momento esatto a partire dal quale non è possibile iniziare (o proseguire) un'azione esecutiva va individuato nel deposito in cancelleria del provvedimento che dispone il sequestro di prevenzione.
Il possibile conflitto fra esecuzione individuale e sequestro di prevenzione può anche essere rilevato d'ufficio dal giudice, trattandosi di effetti immediati ed ope legis (Aiello A.), anche attraverso la mera deduzione dell'amministratore giudiziario (Cardino A., Menditto F.).
L'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso un atto di precetto notificato ad un soggetto colpito da sequestro di prevenzione
Laddove il creditore di un soggetto colpito da sequestro di prevenzione (e.g. una società le cui quote di partecipazione e i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro di prevenzione exart. 20 d.lgs. n. 159/2011) notifichi (malgrado il sequestro di prevenzione) a tale debitore un atto di precetto, occorre chiedersi se tale debitore possa efficacemente proporre opposizione exart. 615, comma 1, c.p.c.
Quel che il menzionato art. 55 d.lgs. n. 159/2011 vieta, come si è visto, è di iniziare (o proseguire) “azioni esecutive”.
Orbene, “il precetto è un atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione forzata mediante il quale il creditore intima al debitore di adempiere spontaneamente al comando giuridico contenuto nel titolo esecutivo, avvertendolo che, in difetto, procederà, entro il termine indicato, ad esecuzione forzata” (Giordano R.); pertanto con l'atto di precetto non è ancora iniziata l'esecuzione forzata.
Tuttavia, atteso che l'opposizione exart. 615, comma 1, c.p.c. è un rimedio messo a disposizione del debitore proprio “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata” (e quindi con tale opposizione si contesta l'an dell'esecuzione, prima che essa abbia inizio), appare pacifico che in un caso come quello esaminato nel presente contributo (id est notifica di un atto di precetto nonostante il previo sequestro di prevenzione), ancorché il creditore non abbia ancora iniziato un'azione esecutiva e quindi non sia stato ancora formalmente compiuto un atto vietato dall'art. 55 d.lgs. n. 159/2011, possa legittimamente ed efficacemente proporsi l'opposizione prevista dal comma 1 dell'art. 615 c.p.c.
A sommesso parere di chi scrive, deve ritenersi pertanto errato quell'orientamentogiurisprudenziale di merito (cfr. Trib. Roma sentenza n. 12784/2021 pubblicata il 22 luglio 2021) che, dando rilievo al fatto che l'atto di precetto non consenta ancora di ritenere avviata l'esecuzione forzata essendo un mero atto prodromico dell'esecuzione forzata, reputa infondata l'opposizione exart. 615, comma 1, c.p.c. (basata proprio sul divieto previsto dall'art. 55 d.lgs. n. 159/2011) ritenendo che l'art. 55 d.lgs. 159/2011 non assumerebbe alcuna rilevanza in un'opposizione a precetto. Come affermato dalla suindicata sentenza, infatti, "alla luce di ciò, l'opposizione non appare fondata. L'art. 55 del d.lgs n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia ), cui si appella l'odierna opponente, al comma 1, prevede: “ A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive “ mentre il presente giudizio di opposizione exart 615, comma 1, c.p.c., presuppone che l' esecuzione forzata non sia ancora iniziata ed il petitum è volto unicamente all'accertamento del diritto in executivis dell' opposto in danno della società opponente. L'esecuzione inizia con il pignoramento ed il precetto costituisce atto prodromico all'esecuzione; pertanto, il divieto exart 55 d.lgs. n. 159/2011 non sembra assumere rilevanza in questa sede non essendosi ancora avviata l'esecuzione il cui primo atto, come noto, è il pignoramento".
A tal riguardo, pare potersi invece argomentare che:
- atteso che l'opposizione exart. 615, comma 1, c.p.c. può proporsi proprio “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata” (come espressamente e inequivocabilmente prevede il comma 1 dell'art. 615 c.p.c.),
- atteso che l'art. 55 d.lgs. n. 159/2011 vieta, in caso di sequestro di prevenzione, di iniziare o proseguire azioni esecutive;
- atteso che con l'atto di precetto (il quale, come si è detto, costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata) il creditore preannuncia la sua intenzione di agire in via esecutiva;
- atteso che in via generale il debitore può fondare la propria opposizione exart. 615 comma 1 c.p.c. sulla sussistenza di un divieto (per il creditore) di agire in executivis (nell'auspicio di riuscire ad evitare che il creditore, dopo la notifica dell'atto di precetto, proceda con il pignoramento),
ne consegue che il debitore colpito da sequestro di prevenzione, che abbia ricevuto la notifica di un atto di precetto, ben possa fondare la propria opposizione exart. 615, comma 1, c.p.c. proprio sulla sussistenza, per il creditore, di un divieto di agire in executivisexart. 55 d.lgs. n. 159/2011, in tal modo contestando il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata quando quest'ultima non sia ancora iniziata,proprio come prevede apertis verbis l'art. 615, comma 1, c.p.c.
A sommesso parere di chi scrive, sostenere invece (come ha fatto la sopra menzionata giurisprudenza di merito) che in un caso del genere l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. sia infondata (poiché l'atto di precetto è un atto meramente prodromico all'esecuzione forzata, la quale quindi non è stata ancora avviata, e pertanto non si è violato il divieto ex art. 55 d.lgs. n. 159/2011) equivale di fatto a svuotare completamente di significato la previsione di cui al primo comma dell'art. 615 c.p.c., posto che, infatti, se l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. non può essere proposta al fine di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata quando quest'ultima non è ancora iniziata, allora non è dato comprendere in quale caso lo strumento di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. possa essere azionato. Tale orientamento, peraltro, si pone in netto contrasto anche con basilari esigenze di economia processuale, posto che, seguendo tale argomentazione, si dovrebbe giungere alla paradossale conclusione per cui, in un caso come quello sopra descritto, il debitore dovrebbe astenersi dal proporre opposizione a precetto exart. 615 comma 1 c.p.c. e deliberatamente lasciare che il creditore proceda con il pignoramento iniziando così una vera e propria azione esecutiva, quindi vietata dall'art. 55 d.lgs. 159/2011, per poi proporre exart. 615 comma 2 c.p.c. un'opposizione all'esecuzione oramai iniziata.
In conclusione
Il debitore colpito da sequestro di prevenzione, laddove riceva la notifica di un atto di precetto da parte di un creditore, potrà efficacemente proporre opposizione a precettoexart. 615, comma 1, c.p.c. contestando, prima che l'esecuzione forzata abbia inizio, il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata giusta quanto disposto dall'art. 55 d.lgs. n. 159/2011, che vieta, in caso di sequestro di prevenzione, di iniziare o proseguire azioni esecutive.
Riferimenti
In dottrina sul tema:
Spangher G., Marandola A., Commentario breve al Codice Antimafia e alle altre procedure di prevenzione, 2019, sub art. 55;
Menditto F., Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi, collana Teoria e pratica del diritto - Maior, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 286 ss.;
Aiello A., Brevi riflessioni sulla disciplina del codice antimafia in tema di tutela dei terzi alla luce dell'ultima riforma, in Diritto Penale Contemporaneo, 20 aprile 2016, p. 21;
Cardino A., in Processo di esecuzione. Profili sostanziali e processuali, a cura di Cardino A. -Romeo S., 2018, p. 1573;
Giordano R., Inquadramento “Notifica del precetto” in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it).
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Sommario
Il divieto di iniziare (o proseguire) azioni esecutive in presenza di un sequestro di prevenzione
L'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso un atto di precetto notificato ad un soggetto colpito da sequestro di prevenzione