Beni distrutti in un incendio: niente indennizzo se l'assicurato non ha tenuto una condotta diligente
19 Maggio 2023
A seguito di un incendio che distruggeva una pista go-kart e alcuni go-kart che si trovavano su un semirimorchio, il proprietario citava in giudizio la propria compagnia assicurativa per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza. La società contestava l'operatività di quest'ultima in virtù della clausola relativa alla colpa grave dell'assicurato, sottolineando che «il semirimorchio coi beni appresi dalle fiamme era parcheggiato “in piena estate, vicino a dei cassonetti stracolmi di immondizia ed a rischio incendio”».
Il Tribunale ritiene convincente tale argomentazione sottolineando che i cassonetti dei rifiuti vicino ai quali era stato parcheggiato il mezzo erano già stati oggetto di atti incendiari in passato. La clausola contrattuale invocata dalla società convenuta riproduce, sostanzialmente, quanto previsto dall'art. 1900, comma 1, c.c. ai sensi del quale «l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario». Secondo l'indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la norma impone di parametrare il grado di colpevolezza dell'assicurato alla rilevanza della sua condotta nella produzione dell'evento garantito. E' configurabile, dunque, una negligenza dell'assicurato ogniqualvolta l'azione o l'omissione dell'assicurato sia ritenuta causa sufficiente a determinare l'evento (Cass. civ. n. 7763/2005). Nella vicenda in esame, un testimone ha riferito che il rimorchio era parcheggiato dallo stesso lato dei cassonetti, ad una distanza di circa 15 metri. Inoltre, l'attore stesso ha dichiarato, nella denuncia presentata ai Carabinieri, di aver visto che «il rimorchio con sopra la pista e i go karts erano in fiamme e vicino ad esso c'erano dei cumuli di rifiuti anch'essi in fiamme; preciso che nei serbatoi dei go karts era presente della benzina».
In conclusione, secondo il Tribunale, «l'aver parcheggiato nel periodo estivo una struttura composta da materiale infiammabile – oltre che dei go kart con benzina nei serbatoi – ad esigua distanza (15 metri) da cassonetti dell'immondizia, essendo a conoscenza dei pregressi episodi incendiari, integra, una condotta che non risponde agli ordinari canoni di diligenza assumendo i connotati della colpa grave ex art. 1900 c.c., dovendosi ritenere che ove i beni non si trovassero lì non sarebbero stati colpiti dalle fiamme e dunque non sarebbero andati distrutti». La domanda viene in conclusione rigettata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite. |