I presupposti per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

19 Maggio 2023

La Corte di Giustizia valuta, in particolare, se una decisione giudiziaria che condanna un debitore al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio, costituisca una decisione giudiziaria che impone a detto debitore di pagare il credito, ai sensi dell'art. 7, par. 2, del Regolamento UE n. 655/2014.
L'art. 7, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: una decisione giudiziaria che condanna un debitore al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio e che non fissa quindi definitivamente l'importo di tale penalità non costituisce una decisione giudiziaria che impone a detto debitore di pagare il credito, ai sensi di tale disposizione, cosicché il creditore che chiede l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari non è dispensato dall'obbligo di presentare prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria investita della domanda di emissione di tale ordinanza che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.