La Suprema Corte torna sulla servitù di passaggio

Redazione scientifica
22 Maggio 2023

Le proprietarie di un fondo servente convenivano presso il Tribunale di Castrovillari il proprietario del fondo dominante, per l'accertamento ex art. 1055 c.c. del venir meno di una servitù di passaggio, oltre che il risarcimento dei danni.

Esse sostenevano che l'interclusione del fondo dominante era venuta meno poiché il convenuto aveva acquistato appezzamenti confinanti, prospicenti alla pubblica strada. Il convenuto negava quanto sostenuto dalle due donne e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la stradina gravata era assoggettata a procedura di esproprio, oltre che eccepire il difetto di legittimazione e chiedere di chiamare un terzo (che assumeva analoga posizione difensiva del convenuto) cui aveva ceduto l'intero compendio immobiliare dopo l'inizio del processo.

Tale controversia arriva in Cassazione, la quale per dirimere il conflitto in esame, esprime il seguente principio di diritto: «le valutazioni o dichiarazioni di scienza di pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto fatti rilevanti in causa già esistenti al tempo del giudizio di primo grado e riproducibili su documenti (relazioni tecniche, pareri, certificazioni, ecc.) possono essere prodotte in appello come nuovi mezzi di prova sulla base della ricorrenza di una causa non imputabile ex art. 345, comma 3 c.p.c. non già in virtù della mera formazione del documento successiva al giudizio di primo grado, ma solo se la parte dimostri che non era esigibile da una sua condotta diligente il sollecitare il giudice di primo grado all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 213 c.p.c.».

Inoltre, «ove ricorra tale causa non imputabile e le informazioni scritte della pubblica amministrazione acquisite per la prima volta in appello investano fatti sui quali si è già volta attività istruttoria nel giudizio di primo grado, l'apprezzamento probatorio di tali informazioni non può avvenire senza la contestuale rivalutazione comparativa delle risultanze dell'attività probatoria svolta in primo grado. La realizzazione di tale esigenza di rivalutazione comparativa rende proporzionato, a seconda del caso concreto, affiancare all'ammissione delle informazioni scritte della pubblica amministrazione finanche una corrispondente integrazione o supplemento in appello dell'istruttoria già svolta in primo grado, specialmente se», come nel caso di specie, «si tratti di un accertamento tecnico affidato a c.t.u.».

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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