Il giudizio di appello prosegue nonostante la querela di falso proposta in via autonoma

Redazione scientifica
23 Maggio 2023

La proposizione in via autonoma di una querela di falso mentre pende il giudizio di appello non consente la sospensione di quest'ultimo, la quale è accordata dall'art. 335 c.p.c. nella sola ipotesi della querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello.

La vicenda processuale traeva origine dal decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti del fideiussore di una società, debitrice della banca stessa, il quale veniva opposto dal fideiussore sostenendo che la propria firma in calce alla fideiussione era falsa.

Il Tribunale accertava mediante consulenza tecnica l'autenticità della sottoscrizione e rigettava, di conseguenza l'opposizione. La sentenza veniva appellata dal soccombente, il quale tuttavia, nella pendenza del giudizio di appello, proponeva in via autonomauna querela di falso.

Il giudizio di appello veniva dunque sospeso dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ritenendo opportuno attendere l'esito del giudizio di querela di falso. La banca e la società, cessionaria del credito della prima intervenuta nel giudizio, proponevano regolamento di competenza invocando la nullità dell'ordinanza di sospensione.

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. L'art. 355 c.p.c. consente infatti al giudice d'appello di sospendere il giudizio soltanto se “nel” giudizio d'appello è proposta querela di falso. La sospensione del processo d'appello è dunque consentita nel caso di querela di falso proposta in via incidentale. Se ne desume, in virtù del noto principio inclusio unius, exclusio alterius, che se pendente il giudizio di appello venga proposta una querela di falso in via autonoma, non è consentita la sospensione del giudizio di impugnazione. Sottolinea il Collegio che in senso contrario non vengono in rilievo né l 'art. 221, comma 1, c.p.c., né l 'art. 295 c.p.c. L'art. 221 c.p.c. stabilisce che “la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa": ma poiché il successivo art. 355 c.p.c., come già rilevato, consente la sospensione del processo solo se la querela di falso è proposta “nel” giudizio d'appello, le due norme vanno coordinate nel senso che la parte interessata resta libera di proporre la sua querela di falso nel giudizio d'appello o in via autonoma: ma se sceglie la seconda strada, rinuncia ipso facto al beneficio della sospensione. Chi propone in via autonoma una querela di falso, pendente il giudizio d'appello, non può invocare la sospensione di quest'ultimo nemmeno invocando l'art. 295 c.p.c. (secondo cui “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o al tro giudice deve risolvere una controversia, dal la cui definizione dipende la decisione del la causa”). Tale norma, infatti , potrebbe giustificare la sospensione del processo di meri to sol tanto se questo fosse introdotto dopo la proposizione in via autonoma del giudizio di falso.

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