Notificazione in proprio da parte dell’avvocato e nuovo art. 137 c.p.c.

Lorenzo Balestra
24 Maggio 2023

Il nuovo art. 137 c.p.c. prevede che l'ufficiale giudiziario esegua la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salve determinate ipotesi.

Ove l'avvocato sia abilitato ad eseguire le notificazioni in proprio, ai sensi della legge 53/1994 e successive modifiche, quale è il caso in cui si possa materialmente rivolgere all'Ufficiale giudiziario posto che la previsione normativa copre sostanzialmente tutte le possibili modalità di notificazione?

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con il quale si è attuata la riforma del processo civile, fra le altre cose ha profondamente modificato la materia delle notificazioni.

Le norme cui bisogna fare riferimento sono gli artt. 137 e 149-bis c.p.c. nonché 3-bis e 3-ter, legge 53/1994; da queste norme emerge chiaramente la volontà del legislatore di rendere tendenzialmente obbligatoria la notificazione telematica degli atti del processo civile sia da parte dell'avvocato che da parte dell'ufficiale giudiziario ove questi ne sia investito.

Scorrendo, poi, l'art. 137 c.p.c. si legge che l'avvocato “esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

E qui balza subito agli occhi il ruolo centrale che l'avvocato assume nel procedimento di notificazione.

Egli “esegue”: cioè non è più una facoltà del difensore avvalersi del potere notificatorio ma diventa un obbligo ed il ricorso all'ufficiale giudiziario rimane residuale ove l'avvocato non possa procedere in proprio.

Ciò si evince anche dal nuovo art. 3-bis della legge 53/1994 a mente del quale, al primo comma, si legge che “L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;

b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 6-quater del medesimo decreto.”

Al di fuori di questi casi, sempre a mente del citato art. 3-bis, comma 2, in combinato disposto col nuovo art. 137 c.p.c., l'avvocato potrà avvalersi delle forme ordinarie di notificazione.

In questo nuovo quadro normativo che ripartisce le funzioni notificatorie tra avvocato e ufficiale giudiziario, si inserisce, come mi sembra di capire, il quesito posto.

Infatti, a mente dell'art. 7 della legge 53/1994, l'avvocato può essere autorizzato ad effettuare le cosiddette notificazioni in proprio, chiedendo l'autorizzazione al proprio ordine professionale e munendosi di apposito registro.

In tal modo è abilitato ad effettuare notificazioni a mezzo del servizio postale o a mano in casi particolarissimi (nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte).

Il problema sembra nascere proprio dalla lettera dell'art. 137 c.p.c. che investe l'avvocato del dovere di notificare l'atto in questione per mezzo di posta elettronica certificato “o con altra modalità prevista dalla legge”. Fra le altre modalità rientra, quindi, anche la notificazione in proprio ai sensi della legge 53/1994 ove l'avvocato sia debitamente autorizzato.

In questo caso, quindi, quando potrà essere investito della notificazione l'ufficiale giudiziario?

Evidentemente l'ipotesi residuale consisterà proprio nel caso in cui la mancata notificazione, sia in forma elettronica che cartacea da parte dell'avvocato abilitato non possa avvenire per una causa non imputabile al destinatario (ad esempio si potrebbe pensare al caso in cui il provider PEC del destinatario o del mittente registri disservizi o malfunzionamenti che rendano impossibile la notificazione stessa), caso, invero, assai raro nella pratica.

Sembra, quindi, che con la riforma del codice di rito il ruolo dell'avvocato, quale ufficiale notificante, sia divenuta del tutto centrale e quella dell'ufficiale giudiziario sussidiaria ed ipotetica.

Ovviamente, poi, dovranno essere notificati dall'ufficiale giudiziario (che dovrà privilegiare la forma telematica) gli atti suoi proprio quali, ad esempio, il pignoramento immobiliare.