Scioglimento della società in situazione di stallo: i presupposti per l’intervento del Tribunale

La Redazione
25 Maggio 2023

Secondo il Tribunale di Milano, lo stato di scioglimento di una società di capitali, per stallo decisionale, non può essere accertato dall'Autorità Giudiziaria, ex art. 2485 c.c., se a farlo può essere il socio totalitario della società, adottando le delibere all'uopo previste.

L'intervento del Tribunale per accertare lo stato di scioglimento di una società, ai sensi degli artt. 2485, comma 2, e 2487, comma 2, c.c., presuppone una situazione di stallo che non può essere risolta in altro modo.

Deve escludersi la competenza sostitutiva dell'Autorità Giudiziaria, ai fini della dichiarazione dello stato di scioglimento di una società, nel caso in cui sia possibile assumere ogni tipo di delibera, ex artt. 2479 e 2479-bis c.c. da parte di una s.r.l. socia al 100% della società di cui si vuole accertare lo stato di scioglimento (nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato che, a seguito delle dimissioni dell'amministratore di una s.r.l., la società ricorrente, socia al 100%, avrebbe la facoltà, governando l'assemblea in via totalitaria, di nominare un nuovo amministratore e deliberare la messa in liquidazione volontaria).

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