Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite

Francesca Maria Bava
26 Maggio 2023

La sospensione della disciplina codicistica in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, introdotta dalla normativa emergenziale in periodo Covid e di cui si è occupato lo Studio n. 88-2021/I del Notariato, è stata da ultimo prorogata dal c.d. Milleproroghe 2022 (D.L. n. 198/2022, convertito in L. n. 14/2023).

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n. 88-2021/I, è intervenuto sul dibattito concernente l'ambito applicativo della sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite di cui all'art. 6 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “decreto liquidità”, convertito con L. n. 40/2020), come modificato dall'art. 1, comma 266, L. n. 178/2020 (nonchè ulteriormente modificato con L. n. 15/2022 e con D.L. n. 198/2022, convertito in L. n. 14/2023).

La nuova formulazione della norma prevede la disapplicazione degli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 (per le s.p.a) e degli artt. 2482 bis, commi 4, 5 e 6 e 2482 ter c.c. (per le s.r.l.) e la conseguente non operatività della causa di scioglimento di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545 duodecies c.c. per “le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 (nonchè alla data del 31 dicembre 2021, stante la modifica con L. n. 15/2022, e alla data del 31 dicembre 2022, a seguito della ulteriore modifica con D.L. n. 198/2022, convertito in L. n. 14/2023)”, includendovi così - rispetto al testo previgente che prevedeva come termine ad quem la data del 31 dicembre 2020 - anche gli esercizi non coincidenti con l'anno solare, ricompresi tra il 2020 e il 2021 (ora tra il 2020 e il 2023).

Il Consiglio Nazionale del Notariato conferma la tesi prevalente sul rapporto tra i diversi commi del citato art. 6, in base alla quale il primo comma individuerebbe la fattispecie, mentre i successivi la disciplina, con conseguente sospensione solo temporanea degli obblighi di riduzione del capitale fino al quinto esercizio successivo a quello indicato dalla norma, non ritenendosi sostenibile una sterilizzazione definitiva delle perdite di cui al comma 1 e un rinvio dei provvedimenti di cui ai commi successivi senza circoscrizione delle ipotesi.

Inoltre, secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, l'espressione “perdite emerse” utilizzata dal legislatore è da intendersi in via estensiva e quindi ricomprendente, come sostenuto anche dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (massima n. 196, su cui si veda il precedente contributo), non solo le perdite prodotte durante l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (ora in corso al 31 dicembre 2022), ma anche quelle risultanti dal bilancio dello stesso periodo portate a nuovo da esercizi precedenti.

Pertanto il Consiglio Nazionale del Notariato non aderisce alla tesi restrittiva sostenuta (oltre che dal MISE con circolare n. 26890 del 29/01/2021 - su cui si veda la precedente news, in questo portale - e dalla Fondazione nazionale commercialisti con circolare del 17/3/2021) dal Comitato Triveneto dei Notai (negli orientamenti T.A.1 ss.), che esclude dalla sospensione le perdite rinviate a nuovo, pur riconoscendo a quest'ultima lettura il pregio di aver posto l'attenzione sulla nozione di “perdite rilevanti”: secondo il Triveneto, infatti, essa coinciderebbe con quella di “perdite di esercizio” (e non “di capitale”), ossia il risultato negativo di un singolo esercizio sociale al lordo di eventuali riserve in grado di compensarlo o ridurlo, così evitando una disparità di trattamento tra le imprese in relazione alla diversa composizione del loro patrimonio netto.

Tuttavia, questa impostazione, che indubbiamente fa emergere alcuni limiti della normativa, non risulterebbe compatibile con la sospensione degli obblighi di riduzione ivi previsti i quali presuppongono proprio “perdite di capitale” nonché con l'esigenza di sostenere sia le imprese tenute a fronteggiare le perdite generate dalla pandemia sia quelle che si trovano in difficoltà nel reperimento dei capitali per la copertura di perdite pregresse.

Nel periodo contemplato dalla normativa emergenziale, si ribadisce poi la legittimità delle delibere di aumento oneroso di capitale senza il preventivo abbattimento delle perdite e anche senza il ripristino del patrimonio netto entro le soglie.

Infine, si sottolinea comunque il necessario computo delle suddette perdite in tutte le altre ipotesi in cui è richiesta la verifica dell'effettiva entità del patrimonio netto e, in particolare, per la distribuzione degli utili (art. 2433 c.c.), per il calcolo dei limiti all'emissione delle obbligazioni (art. 2412 c.c.) e all'acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.) nonché per l'aumento gratuito del capitale sociale (art. 2442 c.c.).

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