Il conflitto di interessi dell'amministratore va accertato in concreto

La Redazione
29 Maggio 2023

La pronuncia del Tribunale di Roma chiarisce i presupposti per l'accertamento di un conflitto di interessi dell'amministratore di s.r.l., di cui all'art. 2475 ter c.c., affermando tra l'altro che l'interesse in conflitto deve essere accertato in concreto.

Al fine di ritenere fondata l'azione caducatoria del contratto di cui all'art. 2475-ter c.c., occorre accertare i seguenti elementi: 1) il fatto che l'amministratore fosse portatore, all'atto della stipula dell'atto che si presume viziato, di un interesse che possa dirsi obiettivamente in conflitto con quello della società da lui rappresentata, la quale pertanto riceve un potenziale danno dal contratto concluso; 2) la possibilità per l'amministratore di influenzare, nel merito, la scelta negoziale assunta dalla società; 3) la conoscibilità del conflitto di interessi da parte del terzo contraente.

L'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società parte del contratto che si assume viziato ed il suo amministratore, non può farsi discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società - che sostiene di aver stipulato il contratto contro la propria volontà - ed il suo amministratore e della riconoscibilità della stessa da parte dell'altro contraente.

Infine, l'art. 2475-ter c.c. presuppone che l'amministratore, portatore di un interesse in conflitto con la società, abbia avuto la possibilità di influire sul contenuto negoziale dell'atto. Al contrario, ove egli si sia limitato a recepire all'interno del contenuto negoziale la volontà dei soci cristallizzatasi in una decisione della società, verrebbe meno la ratio che giustifica l'applicazione della norma.

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