Come considerare le pertinenze distintamente accatastate?
30 Maggio 2023
Le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edifici. A tali fini le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate (Risposta del Fisco ad interpello n. 397 del 9 giugno 2021); in sostanza, se le pertinenze devono essere escluse dal calcolo delle unità immobiliari, rientrano invece nel computo del limite di spesa su cui determinare la detrazione, per i lavori effettuati sulle parti comuni, anche se l'edificio non è in condominio.
La stessa interpretazione è stata fornita, sempre dall'Agenzia, nelle successive risposte nn. 461 e 464 del 7 luglio 2021, secondo le quali le unità pertinenziali non vanno incluse nel calcolo del numero delle unità immobiliari agevolabili di un singolo proprietario, ma vanno considerate ai fini della verifica del limite di spesa su cui calcolare la detrazione per i lavori sulle parti comuni.
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