Imprevedibilità dell'evento dannoso e computo delle assenze nel periodo di comporto
30 Maggio 2023
Nel periodo di comporto possono essere computati anche i giorni di assenza per malattia causalmente determinata da una cosa che il datore aveva in custodia qualora sia emersa, alla luce del grado di diligenza esigibile in base alle norme tecniche e precauzionali del tempo, la assoluta imprevedibilità dell'evento?
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le assenze del lavoratore dovute a malattia professionale o infortunio sul lavoro sono riconducibili, in linea di principio, all'ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'articolo 2110 c.c., comprensiva anche di dette specifiche categorie di impedimenti dovuti a cause di lavoro, e sono, pertanto, normalmente computabili nel periodo di comporto.
Non si ritiene sufficiente, infatti, che si tratti di malattia di origine professionale, essendo invece necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità, almeno per colpa, del datore ex art. 2087 c.c., per violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del tempo.
Solo una volta che il lavoratore ha provato il danno a causa dell'attività svolta, la nocività dell'ambiente lavorativo ed il nesso causale tra tali elementi, il datore deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
Nell'ipotesi in cui il danno sia stato causato al lavoratore da cose che il datore aveva in custodia, a carico di quest'ultimo sussiste una presunzione di colpa che può essere superata solo dalla dimostrazione dell'avvenuta adozione delle cautele antinfortunistiche e della natura imprevedibile ed inevitabile del fatto dannoso, in considerazione della diligenza esigibile in base alle norme tecniche e precauzionali applicabili al tempo. |