Pubblico impiego privatizzato: l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" non incide automaticamente sul licenziamento disciplinare

30 Maggio 2023

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'assoluzione in sede penale per i fatti oggetto della contestazione disciplinare non comporta automaticamente l'illegittimità della sanzione espulsiva.

La sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "perché il fatto non costituisce reato" può determinare l'obbligo di riapertura del procedimento disciplinare per illegittimità del licenziamento se la sanzione ha preceduto la decisione penale?

Nel pubblico impiego privatizzato, in applicazione dell'art. 55-ter TUPI, opera la regola generale dell'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale.

La ratio di tale autonomia deve essere ravvisata nella circostanza per cui uno stesso fatto può essere considerato irrilevante da un punto di vista penalistico e, tuttavia, avere una rilevanza disciplinare tale da risultare idoneo a giustificare il licenziamento. La principale conseguenza, sul piano applicativo, di detta regola generale si individua nella facoltà, e non obbligatorietà, della sospensione del procedimento disciplinare qualora sia stato avviato un processo penale sui medesimi fatti. Il datore-pubblico rimane in ogni caso libero di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione disciplinare.

Il giudicato penale, pertanto, non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, così come operato in sede penale. il meccanismo di raccordo tra i suddetti procedimenti, finalizzato a regolare possibili conflitti, consiste, invece, in un obbligo gravante in capo all'Amministrazione di riaprire, su istanza del lavoratore licenziato, il procedimento disciplinare una volta divenuto irrevocabile l'accertamento penale. Ne consegue che la sentenza di assoluzione non può comportare l'automatica illegittimità della sanzione disciplinare e il correlato obbligo del datore-pubblico di procedere alla sua revoca con la riapertura del procedimento su richiesta del dipendente.

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