Comunicati sindacali a mezzo account di posta elettronica aziendale: è legittimo l'invio durante l'orario di lavoro?

Gianluca Lavizzari
30 Maggio 2023

L'utilizzo della posta elettronica aziendale durante l'orario di lavoro, al fine di inviare comunicati sindacali, è legittimo solo se non reca pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale.
Massima

È legittima la trasmissione di comunicazioni di natura sindacale a mezzo posta elettronica aziendale, durante l'orario di lavoro, se tale attività non arreca turbativa alla normale attività lavorativa, nel rispetto dell'art. 26 Sta. Lav.

Il caso

Un rappresentante sindacale viene sanzionato con ammonizione scritta per aver inviato ai colleghi una comunicazione a contenuto sindacale, durante l'orario di lavoro, utilizzando la posta elettronica aziendale.

La società ricorre in giudizio per ottenere declaratoria di legittimità della sanzione comminata. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Catania respingono le richieste datoriali.

In particolare, la Corte d'Appello evidenzia che la società non ha allegato né dimostrato alcun pregiudizio che l'invio della comunicazione sindacale avrebbe arrecato all'attività aziendale.

La società ricorre in Cassazione proponendo due motivi:

i) violazione dell'art. 25 Stat. Lav. per non aver, la Corte d'Appello, considerato che la scelta degli spazi adibiti all'affissione di comunicati sindacali deve essere effettuata esclusivamente dal datore di lavoro;

ii) violazione dell'art. 26 Stat. Lav. per non aver, la Corte d'Appello, considerato che la posta elettronica aziendale, creata dal datore di lavoro, deve essere impiegata solo per attività strettamente lavorative. Per di più, la società aveva allegato elementi presuntivi in ordine alla messa a disposizione delle RSU di bacheche apposite, di caselle email utilizzabili anche per comunicazioni aventi rilievo sindacale e di un locale con postazione PC con accesso a internet. Secondo la tesi datoriale, tali elementi sono sufficienti a comprovare il pregiudizio al normale svolgimento alle attività aziendali: la trasmissione istantanea, durante l'orario di lavoro, di un ingente numero di comunicazioni sindacali determinerebbe un danno all'azienda impossibilitata ad intervenire per eliminare eventuali abusi nell'impiego della casella di posta elettronica.

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della società.

La questione

È legittimo l'invio di comunicati sindacali a mezzo di e-mail aziendale durante l'orario di lavoro?

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso riprendendo il principio secondo il quale, in virtù dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione, nella nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni aziendali non può non essere ricompreso lo strumento della posta elettronica. Per la Corte l'attività di proselitismo, alla quale è riconducibile anche il cd. volantinaggio elettronico, non può e non deve essere svolto solo a mezzo di affissione di testi e comunicazioni in bacheca e di distribuzione manuale di volantini. La decisione di secondo grado non ha ravvisato alcun pregiudizio alle ordinarie attività lavorative, “a prescindere dal fatto che, nella specie, la e-mail fosse stata inviata dall'ordinario account aziendale e non da quello messo a disposizione per le comunicazioni con l'azienda”.

Parimenti inammissibile il secondo motivo di impugnazione: mentre la Corte territoriale ha correttamente applicato l'art. 26 Stat. Lav., confermandone i limiti dettati in tema di esercizio dell'attività sindacale (senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale), il ricorso è fuori tema, ignorando il nucleo essenziale della motivazione fondato sull'assenza di allegazioni e prove del pregiudizio.

Secondo la Cassazione la società propone una censura fondata sulla mancata valutazione da parte dei giudici di merito, non già di un danno effettivo come richiesto dall'art. 26 Stat. Lav., ma di un ipotetico, astratto nocumento, collegato all'eventuale abuso dell'account di posta elettronica aziendale. Tale censura, peraltro, si traduce in una valutazione del merito, in quanto tale estranea al sindacato di legittimità e, dunque, inammissibile.

Osservazioni

L'ordinanza del 17 marzo 2023 richiama espressamente le due sentenze gemelle nn. 35643 e n. 35644 emanate dalla Corte il 5 dicembre 2022, aventi ad oggetto controversie analoghe, richiamandone i principi e facendoli propri con ulteriore vigore.

Con l'ordinanza in commento, la Cassazione fa un passo ulteriore: mentre la precedente sentenza n. 35643/2022 legittima l'uso della posta elettronica aziendale per il volantinaggio non solo in assenza di turbativa aziendale ma anche in quanto mancante un canale all'uopo dedicato dal datore, ora si prescinde dall'esistenza o meno di un canale telematico dedicato che, pure, la società aveva approntato. L'unico fattore dirimente resta il concreto pregiudizio alla normale attività lavorativa.

Si sottolinei, a questo punto, che il metro di paragone resta comunque il “normale” svolgimento dell'attività aziendale, valutato “alla luce delle concrete modalità organizzative dell'impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni” (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. 5 dicembre 2022, n. 35643).

Resta dunque da rispettare un ragionevole equilibrio fra gli interessi delle parti: non è ammesso, insomma, uno smodato esercizio senza regole dell'attività di proselitismo sindacale in quanto, nel caso, un concreto pregiudizio dell'attività aziendale ne sarebbe logica e inevitabile conseguenza.

Già il Tribunale di Roma (19 luglio 1977) statuiva che “Deve, pertanto, escludersi che il volantinaggio sia consentito senza il limite della salvaguardia del normale svolgimento dell'attività aziendale posto dall'art. 26 della legge n. 300/1970” e inoltre “se l'attività di volantinaggio posta in essere fuori del normale orario di lavoro può considerarsi lecita - perché non è idonea a turbare il normale andamento dell'attività produttiva e non viola alcun diritto altrui - altrettanto non può dirsi per il volantinaggio eseguito durante l'orario di lavoro, che reca indubbio intralcio all'adempimento della prestazione da parte degli altri lavoratori. Nello stesso senso, anche la Pretura di Reggio Emilia, sent. n. 12 giugno 1979, che aveva legittimato il divieto di volantinaggio sistematico durante l'orario lavorativo, imposto dal datore di lavoro, quando tale da causare un apprezzabile danno all'attività dell'impresa, sotto i vari profili della produttività, dello svolgimento del lavoro non ordinato e tranquillo poiché leso dalle tensioni fra i dipendenti, di un nocumento al prestigio aziendale e delle attività ivi esercitate.

Trattasi, tuttavia, di pronunce relative al volantinaggio tradizionale, certamente superato dagli odierni mezzi di comunicazione, efficaci e di consultazione più immediata, nonché verosimilmente meno idonei a recare turbativa nell'ambito di un ordinario ritmo lavorativo.

Fonti

Diritto del Lavoro. Vol. 1: Il diritto sindacale, di Franco Carinci, Raffaele De Luca Tamajo, Paolo Tosi, Tiziano Treu, Milano;

I limiti al volantinaggio elettronico a contenuto sindacale sul luogo di lavoro, commento a Cass., sez. lav., 5 dicembre 2022, n. 35643, di Lavizzari e Manzotti, in IUS Lavoro (www.ius.giuffrefl.it) 8 marzo 2023.

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