Parcheggi a turno nel cortile condominiale: la Cassazione conferma la validità della delibera
31 Maggio 2023
La Corte d'appello di Palermo rigettava il gravame proposto da due condomini e confermava dunque la decisione di prime cure con cui i due erano stati condannati a non parcheggiare al di fuori del proprio posto auto e nello spazio condominiale utilizzato come parcheggio a pagamento. Con due delibere condominiali era infatti stato regolato l'uso dei parcheggi condominiali, tramite modifica del regolamento condominiale. La domanda di accertamento della nullità di tali deliberazioni era peraltro stata rigettata. I condomini soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione, senza però avere successo. In relazione all'onere della prova circa l'errato uso del parcheggio da parte dei ricorrenti, il Collegio ritiene che correttamente il giudice di merito abbia sottolineato che a fronte della circostanza – non contestata dai ricorrenti – della sosta della propria autovettura fuori dai posti assegnati, spettava ai ricorrenti provare che tale sosta non aveva superato i 60 minuti previsti per il carico e scarico merci dal regolamento condominiale. Corretta anche la declaratoria di validità della delibera assembleare che ha modificato il regolamento condominiale sancendo che fuori dai posti assegnati «è consentita la sosta per il tempo occorrente al carico e scarico merci che viene fissato in sessanta minuti». Si tratta di una regolamentazione delle modalità di uso e di godimento del bene comune che rientra nella potestà regolamentare dell'assemblea dei condomini. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, le clausole dei regolamenti condominiali «hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare; ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, secondo comma c.c.». Medesima conclusione per la delibera che ha istituito posti auto a pagamento da assegnare annualmente in uso ai condomini che ne facciano richiesta per il parcheggio di una seconda vettura dietro pagamento di euro 7 mensili a posto. Secondo la pronuncia in commento non si tratta dell'attribuzione in via esclusiva e per un tempo indefinito di posti auto, al di fuori della logica della turnazione, ma della regolamentazione di una forma di godimento turnario dell'area del cortile comune.
Fonte: dirittoegiustizia.it |