Il danno da prosecuzione illecita dell'attività: il criterio della differenza dei netti patrimoniali

La Redazione
01 Giugno 2023

Il Tribunale di Palermo interviene su un'azione di responsabilità esercitata dal curatore di una s.r.l. fallita nei confronti degli ex amministratori, per condotte di mala gestio consistenti nell'aver proseguito l'attività di impresa pur in presenza di una causa di scioglimento, così aggravando il dissesto della società.

Nel caso in cui sia ascritta all'organo gestorio la responsabilità per l'aggravamento del dissesto per l'illecita prosecuzione dell'attività d'impresa, malgrado il verificarsi di una causa di scioglimento, il criterio per la quantificazione del danno consiste nella differenza dei netti patrimoniali (nel caso di specie, il Tribunale, pur non potendo applicare ratione temporis l'art. 2486, comma 3, c.c., ritiene comunque adottabile il principio che individua la misura del danno da prosecuzione illecita nella differenza del patrimonio netto calcolato alla data del fallimento e alla data in cui la società avrebbe dovuto interrompere l'attività caratteristica, riclassificato il bilancio in prospettiva liquidatoria, eliminati quei costi che sarebbero stati comunque necessari anche in fase liquidatoria).

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