L'avvocato eroga cospicui compensi ai suoi collaboratori. IRAP rimborsata

La Redazione
05 Giugno 2023

Protagonista della vicenda in esame è un avvocato che chiede il rimborso dell'IRAP versata dal 2008 al 2012, sul presupposto della carenza del requisito dell'autonoma organizzazione di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997.

La Cassazione accoglie, in particolare, il quarto ed il quinto motivo di ricorso presentato dal professionista, relativi all'errore da parte della CTR nell'aver presunto «la sussistenza dell'autonoma organizzazione dall'ammontare delle spese per i collaboratori, senza dar conto di aver effettuato alcun accertamento in concreto né sull'esistenza di una organizzazione né sulla sua autonomia», e per aver omesso di considerare la circostanza di fatto inerente lo «stabile inserimento del professionista nell'altrui struttura organizzativa debitamente rilevato da parte del contribuente nella propria comparsa di costituzione e nelle memorie illustrative, e documentato».

Le SS.UU. hanno già avuto modo di sottolineare che «con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive; l'onere di provare l'insussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che abbia presentato domanda di rimborso dell'IRAP già versata» (Cass. n. 3673/2007, Cass. n. 21122/2010, Cass. n. 4490/2012, Cass. n. 27423/2018, Cass. n. 21068/2019, Cass. n. 13691/2022, Cass. n. 1799/2023).

Inoltre, «l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta - può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo» (Cass. n. 27423/2018, Cass. n. 21068/2019).

Nel caso di specie la CTR ha motivato le proprie conclusioni «con riferimento all'essersi avvalso il ricorrente di diversi collaboratori e di una consistente struttura organizzativa», ma tale assunto si basa unicamente su «un generico riferimento a “esborsi di notevole entità”», indi per cui il ricorso in oggetto viene accolto.

Fonte: Diritto e Giustizia

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