La querela di falso proposta in via autonoma e la sospensione del giudizio d'appello: istruzioni per l'uso

Pasqualina Farina
05 Giugno 2023

La querela di falso proposta in via autonoma in pendenza del giudizio d'appello può consentire la sospensione di quest'ultimo, alla luce dell'art. 355 c.p.c. che consente tale sospensione solo a seguito di querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello?
Massima

La proposizione in via autonoma d'una querela di falso, in pendenza del giudizio di appello, non consente la sospensione di quest'ultimo, posto che tale sospensione è consentita dall'art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi della querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello.

Il caso

La creditrice aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore della società debitrice. Nel corso del successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il fideiussore aveva sostenuto la falsità della firma apposta in calce alla fideiussione. Dalla consulenza tecnica disposta dal tribunale in esito al giudizio di verificazione era però emersa l'autenticità della sottoscrizione; da qui il rigetto dell'opposizione. Il debitore ha quindi appellato la sentenza resa dal Tribunale e, al contempo, ha introdotto un giudizio autonomo di querela di falso, per ottenere l'accertamento della falsità della sottoscrizione del contratto di fideiussione.

La Corte d'appello di Roma, preso atto della pendenza dell'autonomo giudizio di falso, ha quindi disposto la sospensione del giudizio d'appello ex art. 295 c.p.c., essendo“necessario attendere l'esito del predetto giudizio [di querela di falso] prima di definire il presente (risultandone palesemente condizionato)”. Avverso tale determinazione la creditrice, unitamente alla cessionaria del credito intervenuta nel giudizio, hanno proposto regolamento di competenza. Ciò sul presupposto che era stata già pronunciata la sentenza di primo grado che aveva accertato l'autenticità della sottoscrizione all'esito del giudizio di verificazione; pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere “pregiudicante” il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e “pregiudicata” l'azione di falso, senza che si configurasse alcuna possibilità di sospendere l'appello.

La questione

La Cassazione ha accolto il ricorso, riconoscendo l'illegittimità della decisione della Corte di appello di Roma che ha sospeso il giudizio in attesa della sentenza del tribunale sull'azione di falso. Più precisamente, per i Giudici di legittimità la soluzione del caso di specie impone il coordinamento tra la disciplina di cui all'art. 221 c.p.c. per il quale «la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa» e l'art. 355 c.p.c. dedicato alla proposizione della querela di falso, in via incidentale, nel giudizio d'appello. Orbene alla parte che intende impugnare la veracità del documento è senz'altro consentito scegliere se proporre l'azione di falso in via autonoma o nel giudizio d'appello a norma dell'art. 355: tuttavia, ove opti per la prima soluzione, rinuncia – in concreto - al beneficio della sospensione previsto da quest'ultima disposizione.

Le soluzioni giuridiche

La soluzione adottata dalla Suprema Corte muove dalla premessa che la sospensione del processo di merito è consentita, a lume dell'art. 295 c.p.c. e delle altre disposizioni poc'anzi richiamate, soltanto se introdotto dopo la proposizione in via autonoma del giudizio di falso. Non così ove venga introdotto un giudizio di merito e la parte non proponga l'azione principale di falso durante il primo grado, né durante il secondo.

In pratica, per la Cassazione il concorso tra il giudizio di secondo grado ed il giudizio autonomo di falso è regolato dai seguenti principi:

1) una volta accertata nell'ambito del giudizio di appello l'autenticità della sottoscrizione, e successivamente venga accertata nel separato giudizio di falso la non veracità della stessa, la sentenza d'appello può rimuoversi con la revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto “in base a prove [...] dichiarate false dopo la sentenza”;

2) se si conclude invece prima il giudizio di falso, ovviamente il giudicato può essere invocato nel giudizio d'appello, ex art. 2909 c.c., senza preclusione alcuna, trattandosi di fatti sopravvenuti.

Osservazioni

La decisione in commento si allinea a quel formante giurisprudenziale che tenta di coordinare la possibilità della parte di impugnare la decisione resa sull'autenticità del documento sia in via incidentale, sia con un separato giudizio autonomo di falso, limitando però quelle condotte abusive che sfociano in illegittime sospensioni delle procedure e che chiaramente incidono – in negativo – sul principio della ragionevole durata. Viene così meglio precisato - in materia di querela di falso proposta in appello – il principio per cui l'ordinanza di sospensione ha natura decisoria ed è impugnabile con regolamento necessario di competenza, limitatamente alla verifica che la sospensione sia stata disposta nel rispetto dello schema legale di riferimento e che la norma alla base della sospensione (nel caso di specie l'art. 355 c.p.c.) non sia abusivamente invocata, essendo rilevante, ai fini della sospensione ed alla stregua di un criterio di assoluta prudenza, anche la semplice possibilità di decisioni contrastanti. Resta da precisare che tale impugnazione non consente mai di sindacare l'accertata presenza delle condizioni di ammissibilità della querela di falso, come ad es. i motivi della falsità: cfr. Cass., 7 giugno 2013, n. 14497; più di recente, Cass., 16 maggio 2017, n. 12035, in Giur. it., 2017, 2107, con nota di Vanzetti, Querela di falso, sospensione del processo ed efficacia naturale della sentenza. Nel senso che l'ordinanza con cui il giudice d'appello sospende e rimette le parti davanti al tribunale competente sulla querela ha natura decisoria ed è impugnabile con regolamento necessario di competenza, v., ex multis, Cass., 1° giugno 2020, n. 10361.

Viene così recisamente superato l'orientamento contrario – fondato sull'assunto che il regolamento necessario sarebbe esperibile solamente nei casi, ivi espressamente contemplati, di sospensione per pregiudizialità-dipendenza ex art. 295 c.p.c. nonché in altre fattispecie tipizzate di sospensione a quella riconducibili secondo un rapporto di species a genus, dalle quali esulerebbe quella dell'art. 355 c.p.c. perché non radicata sulla contemporanea pendenza di separate controversie legate da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza - riconducibile a Cass., 22 settembre 2002, n. 14062, in Foro it., 2003, I, 3136, con nota parzialmente critica di Trisorio Liuzzi, Il regolamento di competenza e le sospensioni diverse da quella necessaria ex art. 295 c.p.c. Per una critica a questo orientamento posto che, l'esperibilità in via principale della querela di falso non consente di qualificarla come una mera fase della causa di merito, ma un giudizio autonomo, cfr. Vanzetti, Querela di falso e sospensione del processo, in Riv. dir. proc., 2012, 1502 ss., spec. 1516 ss. e, si vis, Farina, La querela civile di falso. II. Profili teorici e attuativi, Roma, 2018, 186 s.

Riferimenti

Si rinvia alla giurisprudenza ed alla dottrina richiamati nel testo.

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