Il Ministro della Giustizia ha predisposto lo schema di decreto per la redazione di atti "chiari" e "sintetici"

Redazione scientifica
06 Giugno 2023

Il Ministro della Giustizia ha adottato lo schema di decreto attuativo dell'art. 46 delle disp. att. c.p.c. recante il «Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari». Lo schema verrà sottoposto al parere del CSM e del CNF, nonché del Consiglio di Stato.

In attuazione dei due criteri di delega (art. 1, comma 17, lett. d) ed e)) riferiti alla chiarezza e sinteticità degli atti processuali, il d.lgs. n. 149/2022 all'art. 3, comma 9, ha modificato l'art. 121 c.p.c., con la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità di « tutti gli atti del processo » e, all'art. 4, comma 3, lett. b) ha modificato l'art. 46 disp. att. c.p.c.

Quanto a tale ultima disposizione, la cui rubrica è intestata alla « Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari » il legislatore ha previsto che «il Ministro della Giustizia, sentiti il Consiglio Superiore della magistratura e il Consiglio Nazionale Forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo ».

Il Ministro della Giustizia ha così adottato lo schema di decreto recante «Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie».

Il Regolamento – come chiarito dalla relazione illustrativa allegata – muove dal presupposto che i requisiti della chiarezza e della sinteticità degli atti del processo – entrambi funzionali all'attuazione dei principi di ragionevole durata del processo e di leale collaborazione tra le parti e il giudice – siano concetti distinti tra loro, ancorchè indubbiamente correlati, in quanto un testo è chiaroquando è univocamente intellegibile, mentre è sintetico quando, pur essendo completo dei requisiti essenziali ed esaustivo in relazione al suo scopo, è scevro di ripetizioni e verbosità. Ne deriva che la brevità degli atti del processo – pur in un orizzonte irrinunciabile di completezza e intellegibilità – contribuisce all'attuazione dei principi di sinteticità e chiarezza ed è l'obiettivo al quale tendono le prescrizioni del presente regolamento.

Al fine di dare attuazione agli impegni assunti con il PNRR, il decreto ministeriale deve acquisire efficacia il 30 giugno 2023. Sussistono pertanto ragioni di urgenza in quanto, all'esito dell'acquisizione dei pareri del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense, il testo dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

Ma cosa prevede questo Regolamento?

Il Regolamento si compone di dodici articoli.

L'art. 1 determina l'oggetto del regolamento, che ricomprende sia la fissazione dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali degli atti del processo civile sia, per altro verso, la regolazione degli schemi informatici degli atti giudiziari, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo.

L'articolo 2 stabilisce i criteri di redazione degli atti processuali di parte, fissandone la struttura secondo un'articolazione che recepisce i criteri di forma contenuto prescritti per legge, curando inoltre che l'esposizione degli argomenti sia improntata ai principi di sinteticità e chiarezza.

All'art. 3 vengono evidenziati i limiti dimensionali degli atti di parte. Nel fissare i limiti degli atti di parte si è tenuto conto della più marcata esigenza di argomentare, in fatto e in diritto, con riguardo agli atti introduttivi del giudizio (con ciò riferendosi al primo atto difensivo di ciascuna delle parti in causa) e agli atti conclusionali, prevalendo invece l'esigenza di un'esposizione asciutta e circoscritta all'essenziale per quanto riguarda gli atti endo-processuali diversi dalle note conclusionali e ancor di più per le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.

L'art. 4 prevede che non concorrano al raggiungimento dei limiti dimensionali quegli elementi, puntualmente indicati, la cui estensione è indipendente dalla volontà delle parti.

L'art. 5 prevede le deroghe ai limiti dimensionali e prevede, in particolare, che i limiti di cui all'art. 3 possano essere superati se la controversia presenti questione di particolare complessità.

L'art. 6 offre dei suggerimenti redazionali in grado di favorire la lettura agevole dell'atto.

L'art. 7 disciplina i criteri di redazione dei provvedimenti del giudice e pur senza indicare nel dettaglio i limiti dimensionali, prescrive che anche gli atti del giudice siano rispettosi dei principi di chiarezza e sinteticità, oltre che dei criteri di cui agli art. 2 e 6.

L'art. 8 prescrive l'osservanza delle specifiche tecniche e la compilazione degli schemi informatici disciplinati dal decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, funzionali al rapido inserimento dei dati nei registri del processo.

L'art. 9 prevede che siano implementate e favorite le iniziative formative aventi ad oggetto le tecniche di scrittura degli atti del processo.

L'art. 10 prevede la costituzione di un osservatorio permanente che vigili sull'attuazione delle previsioni normative in sede di prima applicazione, anche al fine di aggiornare, con cadenza periodica, il regolamento, come previsto dall'art. 46 disp. att. c.p.c.

L'art. 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 12 prevede che il regolamento acquista efficacia il 30 giugno 2023 – in ragione della necessità di attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, aventi scadenza a tale data - e si applica anche ai procedimenti pendenti.

*Tratto da:www.dirittoegiustizia.it

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