I rapporti tra la revoca della trattazione scritta e l'udienza mediante collegamenti audiovisivi

Giulio Cicalese
Giulio Cicalese
06 Giugno 2023

Il Tribunale di Salerno ha offerto una ricostruzione dell'udienza conseguente alla revoca ex art. 127-ter, comma 2, c.p.c. del provvedimento di deposito di note scritte fondata su criteri di specialità, dai quali deriverebbe l'impossibilità di applicare ad essa la disciplina dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi.
Massima

L'udienza conseguente alla revoca ex art. 127-ter, comma 2, c.p.c. dell'originario provvedimento di fissazione dei termini per il deposito di note scritte, non può svolgersi mediante collegamenti audiovisivi per le parti che ne abbiano fatto istanza, in quanto in tale ipotesi non può trovare applicazione l'art. 127-bis c.p.c. il quale è riferibile al solo diverso caso in cui l'udienza sia sin dall'origine fissata in presenza.

Il caso

Nel corso di un procedimento ordinario, il giudice istruttore aveva disposto ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.

Avverso tale provvedimento una delle parti aveva spiegato opposizione ed il giudice aveva provveduto in conformità accogliendo la predetta doglianza.

Fissato nuovamente lo svolgimento dell'udienza, tuttavia, una delle parti domandava che questa si svolgesse, ex art. 127-bis c.p.c., mediante collegamenti audiovisivi.

Le questioni

In ragione della predetta istanza, formulata a norma dell'art. 127-bis c.p.c., il giudice istruttore è stato investito della questione circa la possibilità che l'udienza, fissata in ragione della revoca dell'iniziale provvedimento di sostituzione con il deposito di note scritte, possa svolgersi mediante collegamenti audiovisivi.

Le soluzioni giuridiche

Il giudice, nel decreto de quo, si è pronunciato affermando che l'udienza originata dalla revoca del provvedimento di sostituzione con il deposito di note scritte inerisce ad una «vicenda del tutto diversa» rispetto alla normale udienza in cui, di norma, è ammissibile l'istanza di cui all'art. 127-bis c.p.c. In altre parole, a seguito della “riforma Cartabia” l'unico caso in cui è consentito al giudice di celebrare l'udienza con modalità “ibrida” - cioè mista, in presenza e da remoto - è quello previsto dall'art. 127-bis, comma 2, c.p.c., in cui a fronte di un provvedimento con cui il giudice abbia disposto lo svolgimento dell'udienza attraverso collegamenti audiovisivi a distanza, vi sia stata la richiesta di una delle parti a che essa si celebri in presenza. Da ciò consegue che va rigettata la richiesta di svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza qualora sia stata già disposta la conversione della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con l'udienza in presenza.

Osservazioni

Perseguendo l'obiettivo di accelerazione delle cause e di rafforzamento dello strumento telematico, il legislatore ha previsto all'art. 127 c.p.c. la facoltà per il giudice di decidere la modalità con cui tenere udienza. Allo stato dunque, oltre al consueto svolgimento in presenza, il magistrato può alternativamente optare per il collegamento audiovisivo a distanza ovvero per il deposito di note scritte.

Le nuove modalità sollevano però molte perplessità, sia da un punto di vista sistematico che più strettamente pratico.

Al riguardo, può notarsi come il deposito di note scritte, ai fini dello svolgimento del processo, è equiparato, da parte del legislatore, alla comparizione in udienza, tanto che, in mancanza del deposito delle stesse nel termine all'uopo previsto ad opera di tutte le parti del giudizio, il giudice dovrà provvedere in modo analogo a quanto disposto dall'art. 309 c.p.c.; si consideri poi che ai sensi del primo comma dell' art. 127-ter, comma 1, c.p.c. «l'udienza […] può essere sostituita dal deposito di note scritte». Da ciò sembra allora possibile desumere che il deposito delle note difensive possa essere inteso come una modalità di avanzamento del processo alternativa all'udienza stessa, in tal modo trovando esplicita applicazione la deroga al principio di oralità sul quale è prevalentemente improntato il processo civile.

Proprio in ragione di ciò, non sembra potersi condividere del tutto l'impianto argomentativo utilizzato dal giudice istruttore nel decreto in commento, giacché esso sembra presuppore l'impossibilità di individuare alcun punto di contatto tra le discipline rispettivamente contenute negli artt. 127-bis e art. 127-ter c.p.c.

Vero è che, come appena osservato, il deposito di note scritte rappresenta un'alternativa allo svolgimento dell'udienza; sennonché, tale assunto è sviluppato nel provvedimento in esame facendone derivare la conseguenza secondo la quale l' art. 127-ter c.p.c., nel prevedere l'alternatività tra l'udienza e il deposito di note, disciplinerebbe altresì un (sub)procedimento “chiuso” relativo all'udienza effettivamente svoltasi dopo esser stata inizialmente sostituita dal deposito delle note scritte: in altre parole, all'udienza frutto della «conversione della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.» – così com'è definita nel corpus del provvedimento – andrebbe riconosciuto un carattere del tutto speciale, e dovrebbe essere perciò sottratta dall'applicazione di alcune delle norme codicistiche relative allo svolgimento delle udienze dirette dal giudice istruttore.

Tali approdi ermeneutici, tuttavia, non sembrano potersi in alcun modo desumere dal tenore letterale della norma da ultimo citata giacché essa, al suo comma 2, si limita a statuire che, laddove il giudice (anche di sua sola iniziativa) abbia sostituito la normale udienza con il deposito di note scritte, ciascuna delle parti può opporsi all'anzidetta sostituzione ed il giudice potrà disporre «in conformità» imponendo nuovamente lo svolgimento dell'udienza in contraddittorio.

Se ciò è vero, allora, nulla sembra far ritenere che all'udienza così fissata non possa trovare applicazione l'art. 127-bis c.p.c., il quale si limita a prevedere una pratica eccezione alla prassi della comparizione in udienza al cospetto del giudice; a tale conclusione, poi, sembra potersi giungere a prescindere dal fatto che tutte le parti compaiano in udienza a mezzo videoconferenza o solamente alcune di esse.

Difatti, l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c., relativo allo svolgimento dell'udienza in videoconferenza, chiarisce come essa debba tenersi con «modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti»; in questo senso, anche la modalità di svolgimento dell'udienza cd. ibrida, prevista dal comma 2 dell'art. 127-bis c.p.c., sembra essere in grado di garantire il proficuo svolgimento del contraddittorio perché, in concreto, non dovrebbe evidenziarsi alcuna differenza in relazione al fatto che entrambe le parti siano in collegamento audiovisivo o che, viceversa, solo alcune di esse si trovino al cospetto del giudice il quale, in ogni caso, a norma dell'art. 175, comma 1, c.p.c. «esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento».

Infine, oltre alle suindicate motivazioni, aventi carattere prevalentemente letterale e dogmatico, a favore di una più elastica interpretazione del rapporto tra gli artt. e art. 127-ter c.p.c. depongono anche ragioni di carattere eminentemente pratico: se, da un lato, il legislatore ha mostrato una certa apertura nei confronti della cd. trattazione scritta della causa, poiché evidentemente ritenuta sufficientemente in grado di restituire in maniera efficace le ragioni e le conclusioni delle parti, dall'altro lato l'eccessiva “normalizzazione” del contraddittorio asincrono che tale modalità implica rischia di compromettere la concreta applicazione del principio di oralità del procedimento il quale, com'è noto, informa tutto il processo civile e trova il suo momento tipico nell'attività di valutazione delle prove; per tale ragione, all' art. 127-ter c.p.c. è sempre prevista la possibilità di ritornare all'udienza di tipo “orale” laddove anche una sola delle parti ne faccia istanza: ora, ritenere che questa udienza non possa svolgersi anche tramite collegamento a distanza comporta che una parte, la quale si trovi (per ragioni, ad es., di distanza geografica) nella difficoltà di partecipare all'udienza in presenza, si trovi costretta ad accettare passivamente la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte anche laddove ciò non giovasse all'effettivo ed efficace esercizio del proprio diritto di difesa.

Riferimenti
  • Bigi, Una corte on-line come possibile vettore di giustizia digitale nel sistema di diritto processuale civile italiano, in Riv. dir. proc., 2023, I, 68;
  • Ruffini, Emergenza epidemiologica e processo civile, in questionegiustizia.it;
  • Valerini, In difesa dell'udienza da remoto, in judicium.it.