Rito semplificato di cognizione: obbligatorietà o facoltatività?
07 Giugno 2023
I nuovi articoli, dal 281-decies al 281-terdecies c.p.c., regolamentano il nuovo procedimento semplificato di cognizione. Ove il giudizio sia svolto innanzi al giudice monocratico l'art. 281-decies c.p.c. prevede che la domanda possa sempre essere introdotta col rito semplificato. Data la formulazione della norma, ove il giudizio si svolga innanzi al giudice monocratico il procedimento semplificato di cognizione potrà essere utilizzato anche in mancanza dei presupposti di cui al primo comma (fatti di causa non controversi, domanda fondata su prova documentale o di pronta soluzione o che richieda un'istruzione non complessa)?
Il nuovo procedimento semplificato di cognizione innanzi al tribunale sostituisce il già esistente procedimento sommario di cognizione previsto, fino all'entrata in vigore della riforma Cartabia, dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c.
A differenza di quello, però, il suo ambito sembra assai più ampio: basti pensare che il vecchio procedimento sommario di cognizione non trovava applicazione nei giudizi ove la composizione del giudice fosse collegiale, al contrario il nuovo rito semplificato trova applicazione anche in quel caso.
Certamente la formulazione delle nuove norme in materia di rito semplificato lasciano parecchi dubbi interpretativi ed uno di questi è proprio quanto è oggetto del quesito in questione.
Dal tenore letterale dell'art. 281-decies, comma 2, c.p.c. sembra che ove il giudice sia in composizione monocratica il giudizio “possa”, quindi non debba, “sempre” essere introdotto nelle forme del rito semplificato di cognizione.
Il problema interpretativo è dato, appunto, dall'avverbio “sempre” che sembra elidere ogni limitazione posta dalla norma stessa al suo primo comma.
Sembra, pertanto, che nel caso di giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica la domanda possa sempre essere introdotta con il rito semplificato di cognizione anche in mancanza dei presupposti di snellezza previsti nel primo comma dell'art. 281-decies c.p.c. (in tal senso sembra recente dottrina: Motto, Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione, in judicium, 16 Gennaio 2023).
Evidentemente il tenore letterale della norma porterebbe ad una simile conclusione; tuttavia, a parere di chi scrive questa non sembra essere la conclusione più appagante in un'ottica interpretativa sistematica dell'istituto.
Infatti, il rito semplificato di cognizione ha per presupposto la sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 281-decies c.p.c.: cioè “quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa”.
Il discrimine tra rito ordinario e rito semplificato è, quindi, non la composizione del giudicante, monocratica o collegiale, ma la natura della controversia.
Se così è, allora, i requisiti di snellezza del procedimento dovranno sussistere sia che la composizione del tribunale sia collegale sia che sia monocratica.
La funzione della presenza della previsione del primo e secondo comma dell'art. 281-decies c.p.c., allora, consisterà nell'affermare che, ove vi siano i requisiti di snellezza indicati, innanzi al giudice collegiale si debba introdurre la domanda col rito semplificato, mente sempre in presenza dei detti requisiti, ove il giudie sia monocratico la domanda potrà essere introdotta sia col rito semplificato che col rito ordinario.
In sostanza, pur consapevole di difformi ed autorevoli interpretazioni, ritengo che anche ove il giudizio si svolga innanzi al giudice monocratico si debba introdurre la domanda con rito ordinario ove manchino i requisiti di snellezza previsti dal primo comma dell'art. 281-decies c.p.c. |