Reiterazione di contratti a termine e rinnovo prima della decorrenza del termine per l'impugnazione
07 Giugno 2023
In caso di reiterazione di contratti a termine, i quali si siano succeduti con intervalli inferiori al termine di impugnativa stragiudiziale, l'impugnazione dell'ultimo contratto si comunica anche ai precedenti, dato che prevedere singole impugnative stragiudiziali e ricorsi per ciascuno dei contratti comporterebbe la certezza del non rinnovo?
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto a termine di una serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello utile per l'impugnativa stragiudiziale. Il termine di decadenza di cui all'art. 6 L. n. 604/1966, decorre, pertanto, dalla data di scadenza originariamente pattuita dalle parti.
È stato sottolineato, inoltre, che fatti salvi i casi in cui la reiterazione del contratto a termine comporti per legge che il successivo contratto si consideri a tempo indeterminato ovvero che il rapporto sia tale sin dalla stipula del primo contratto (Cass. n. 8038/2022), la mera reiterazione dei contratti a termine non potrebbe ingenerare alcun affidamento del lavoratore in relazione all'ulteriore stipula.
In continuità con quanto già affermato nell'ambito della somministrazione a termine, suscettibile di estensione anche alla fattispecie in esame, va dunque ribadito che, al di fuori dei casi summenzionati, la singolarità dei contratti e l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro evidenzia la necessità che a ciascuno di essi si applichino le regole inerenti alla loro impugnabilità, venendo altrimenti anticipata in modo non giustificato un'eventuale considerazione unitaria del rapporto lavorativo, eventualmente da allegare e provare in sede di giudizio. |