Contestazione disciplinare: su richiesta del lavoratore, il datore ha l'obbligo di mettere a disposizione i filmati che ne hanno giustificato il licenziamento

07 Giugno 2023

Il datore deve mettere a disposizione del dipendente i filmati sui quali è stata fondata la contestazione disciplinare, non potendo ciò essere condizionato alla presentazione di una richiesta “qualificata” dalla stretta necessità ai fini difensivi dei filmati stessi.

Sussiste l'obbligo in capo al datore di esibire i filmati che hanno giustificato il licenziamento disciplinare anche se il lavoratore non ha presentato, in fase di audizione, una richiesta qualificata dall'attestazione che l'accesso fosse strettamente necessario ai fini della difesa?

Tenuto conto della necessità di garantire pienamente il diritto di difesa del lavoratore raggiunto da una sanzione disciplinare espulsiva, deve ritenersi illegittimo il diniego opposto dal datore in ordine alla richiesta di visionare i filmati in sede di audizione nel procedimento disciplinare. In tale procedimento, infatti, sebbene l'art. 7 Stat. Lav. non preveda in capo al datore l'obbligo di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione la documentazione su cui quest'ultima è stata basata, egli è comunque tenuto, in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ad offrire in consultazione i documenti – in questo caso i filmati – al dipendente incolpato che abbia richiesto di esaminarli, tenuto conto dell'obbiettiva connessione con la contestazione disciplinare.

Non potrebbe ritenersi rilevante, ai fini della ravvisabilità di tale obbligo, che la richiesta sia “qualificata” nei termini posti dal quesito. Allo stesso modo, si aggiunge, non potrebbe rilevare la possibilità di chiedere l'esibizione ex art. 210 c.p.c. in fase giudiziale.

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