Sezioni Specializzate e competenza su azione di responsabilità extracontrattuale promossa da un terzo

La Redazione
07 Giugno 2023

La Cassazione enuncia un principio di diritto sulla competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale per quanto attiene a controversie risarcitorie introdotte da terzi nei confronti degli amministratori.

Con ordinanza n. 15354/2023, la Corte di Cassazione ha affrontato una controversia, avente ad oggetto l'azione di responsabilità extracontrattuale promossa da un terzo ai sensi dell'art. 2395 c.c., la quale sarebbe attratta (secondo la ricorrente) alla competenza, ratione materiae, delle Sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'art. 1 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.

Per dirimere il conflitto in esame, la S.C. esprime il seguente principio di diritto:

«la domanda risarcitoria proposta, dal promissario acquirente di un bene immobile di proprietà di una società di capitali, nei confronti dell'amministratore della società promittente venditrice, sul presupposto che quegli, agendo per conto dell'ente, abbia assunto la promessa di vendita immobiliare nella consapevolezza che sarebbe restata inadempiuta ed al solo scopo di incamerare, senza restituirla, la caparra confirmatoria pattuita inter partes, è devoluta, ai sensi dell'art.3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, dal momento che tra le cause e i procedimenti relativi a “rapporti societari” contemplati da tale disposizione rientrano le controversie risarcitorie introdotte da chiunque (e dunque non solo da parte della società o di singoli soci, ma anche da parte di terzi) nei confronti degli amministratori, sulla base di atti dannosi ad essi imputati, posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dell'ente, e che trovano fondamento nel rapporto organico, senza che assuma rilievo la distinzione tra atti e operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale (quali ad es. la convocazione delle assemblee, la distribuzione di utili, la cancellazione della società ed altre vicende societarie, l'acquisizione di beni e servizi, i conferimenti patrimoniali ecc.) e atti di gestione che costituiscono ex se attuazione dell'oggetto sociale medesimo».

(Fonte: DirittoeGiustizia.it)

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