Spese per consumi idrici: senza contatori, si dividono per millesimi

Redazione scientifica
07 Giugno 2023

In mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, i costi non possono essere suddivisi tra i condomini.

Il caso. Due condomini impugnavano la delibera con cui l'assemblea condominiale approvava contestualmente i bilanci consuntivi per le gestioni 2017, 2018, 2019 e 2020, con i relativi riparti di spesa, deducendo l'illegittimità della ripartizione in uguale misura fra tutti i condomini delle spese per il consumo idrico - con specifico riguardo ai consuntivi 2019 e 2020 - in violazione dei criteri legali previsti dall'art. 1123 c.c.

A sua volta, il Condominio eccepiva la cessata materia del contendere con riguardo al riparto dei consumi idrici per effetto della sopraggiunta delibera del 28 febbraio 2022.

La decisione del Tribunale. Il ricorso è fondato. In primis, il Tribunale osserva che la sopraggiunta delibera del 28 febbraio 2022 si è limitata ad approvare l'ultimo consuntivo di gestione 2021, senza procedere anche alla revoca e/o sostituzione della precedente delibera.

Non convince neppure la tesi sostenuta dal Condominio secondo cui la società incaricata «non ha fornito le ripartizioni e le letture dell'acqua» e che pertanto i relativi consumi «sono stati obtorto collo ripartiti in parti eguali per pagare le bollette rimaste arretrate»: si tratta infatti di un riparto illegittimo per violazione del criterio legale di proporzionalità sancito nell'art. 1123, comma 1, c.c. La ripartizione doveva essere piuttosto effettuata su base necessariamente millesimale: infatti, in tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, «la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., in base ai valori millesimali delle singole proprietà» (Cass. n. 17557/2014).

Il Tribunale, pertanto, annulla la delibera condominiale «nella parte in cui è stata approvata la ripartizione delle spese per il consumo idrico afferenti ai consuntivi 2019 e 2020».

Fonte: dirittoegiustizia

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