Pubblico impiego: limiti all'esonero da responsabilità del dipendente che segnali condotte illecite

08 Giugno 2023

L'esonero da responsabilità del dipendente pubblico che segnali una condotta illecita non è condizionato alla verifica positiva dei destinatari della sua segnalazione, rilevando piuttosto l'intento calunnioso o diffamatorio.

È esonerato da responsabilità ai sensi dell'art. 54-bis, D.lgs. n. 165/2001 il dipendente che abbia fatto acceso ingiustificato alla documentazione di un settore se tale condotta è stata giustificata dalla volontà di segnalare condotte illecite, sebbene la verifica da parte dei destinatari della segnalazione abbiano avuto esito negativo?

L'art. 54-bis, D.lgs. n. 165/2001 prevede che Il pubblico dipendente, il quale segnala o denuncia condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Seguendo l'interpretazione che di tale articolo ha fornito la giurisprudenza, l'esonero dalla responsabilità disciplinare legittima la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente sia comunque venuto a conoscenza diretta “in ragione del rapporto di lavoro”, ovvero che siano state apprese non solo in ragione dell'ufficio rivestito, ma anche casualmente, in occasione e/o a causa delle mansioni espletate. L'esonero investe tutte quelle condotte, come nella specie la ricerca di documentazione a corredo della segnalazione, che siano funzionalmente correlate alla denunzia dell'illecito, la cui legittimità non trova limite nella sua destinazione al superiore livello gerarchico dell'ufficio - non imponendosi pertanto la remissione a quel livello di ogni verifica - né nell'esito negativo dell'accertamento a quel livello condotto.

Ne consegue che l'esonero da responsabilità non sarebbe condizionato all'accertamento dell'illecito denunziato dal dipendente, venendo diversamente frustrato l'obiettivo della norma di promuovere la collaborazione dei dipendenti nella repressione di condotte illecite, fatto salvo il caso in cui sia sotteso alla segnalazione un intento calunnioso o diffamatorio, il che dovrebbe comunque essere oggetto di accertamento.

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