Danno da perdita del rapporto parentale: il percorso a ostacoli delle tabelle di Milano

Francesca Nozzi
08 Giugno 2023

Con il presente scritto si tenterà di fare una sintetica ricostruzione del percorso - a tratti piuttosto travagliato - delle tabelle milanesi con specifico riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, sottolineando l'importanza e la necessità di un'ampia diffusione sul territorio nazionale di un sistema omogeneo di quantificazione dei risarcimenti, al fine di scongiurare trattamenti differenti su casi simili a seconda dell'area geografica interessata. Tali diversità hanno un impatto profondamente negativo non solo sul danneggiato e sui propri congiunti, ma sull'intero sistema assicurativo, in cui rivestono fondamentale importanza i processi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e quelli di riservazione, necessariamente improntati su criteri di certezza e predittività.
Introduzione

Sulla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, in mancanza di una tabella di legge, i parametri risarcitori forniti dal Tribunale di Milano hanno acquisito sin dai primi anni ‘90 un ruolo suppletivo via via sempre più rilevante in risposta all'inerzia del legislatore. Questi parametri hanno infatti contribuito fattivamente nel tempo a dare maggiore uniformità al sistema risarcitorio dal punto di vista della quantificazione del danno subìto su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito di un sistema di pluralità di tabelle - tra loro anche sensibilmente distanti in termini di quantum - il primato delle tabelle milanesi viene definitivamente consacrato nel 2011, con la nota sentenza “Amatucci” n. 12408, che conferendo loro vocazione nazionale ed efficacia para-normativa, così statuisce: “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un' adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.”

Il Tribunale di Milano e il criterio “a forbice”

Questa decisione traeva origine da molteplici fattori: i parametri milanesi, all'indomani dalle storiche sentenze di San Martino del novembre 2008 che avevano affermato la unitarietà delle componenti di danno non patrimoniale, erano stati i primi ad adeguarsi ai dettami della Corte a Sezioni Unite, ricomprendendo quindi all'interno del danno biologico anche la componente morale ed esistenziale; non solo, le tabelle meneghine costituivano i parametri più applicati dagli uffici giudiziari lungo il territorio nazionale e vantavano il maggior numero di casi e di precedenti a supporto e fondamento.

Il sistema del range risarcitorio per il danno da perdita del rapporto parentale viene introdotto già nel 2004, dopo le c.d. sentenze gemelle del 2003 (Cass., sent. n. 8827/2003 e 8828/2003) e, con l'edizione del 2008 delle tabelle milanesi, si riafferma l'intento di “disancorare, nel caso di morte di un congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile da ogni astratto riferimento ad un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, privilegiando invece essenzialmente nella liquidazione il legame familiare tra la vittima primaria e la vittima secondaria”(Criteri orientativi delle tabelle di Milano - edizione 2008).

Ai tempi dell'edizione del 2008 le tabelle prevedevano una forbice di risarcimento che oscillava tra € 106.376 e € 212.752 per la morte di figlio/genitore/coniuge e tra € 21.275 e € 172.651 per la morte di un fratello (l'introduzione della voce di danno per la morte di un nipote verrà introdotta con le tabelle del 2009, assimilata ai range previsti per la morte di un fratello).

Le novità del Tribunale di Roma

Dopo anni improntati su una pressoché omogenea e diffusa applicazione delle tabelle di Milano su tutto il territorio, a partire dal 2018 l'adeguatezza e la coerenza di fondo dei parametri meneghini iniziano a essere messi in discussione su diversi fronti. Da un lato si segnalano i molteplici interventi della Suprema Corte che, con varie pronunce - tra le più note si richiamano la sentenza n. 901 e l'ordinanza n. 7513 del 2018 della III sezione - ha criticato le tabelle milanesi per non essere in grado di conferire autonomo apprezzamento al danno morale/sofferenziale, erroneamente ricompreso nel danno biologico non patrimoniale; dall'altro, si rileva come il Tribunale di Roma, che ha continuato negli anni ad aggiornare e utilizzare le proprie tabelle, abbia esercitato non poca pressione sull'applicabilità di queste ultime, arrivando poi - con l'edizione del 28 dicembre 2018 - a operare un vero e proprio attacco frontale contro la stessa validità delle tabelle meneghine.

Nel capitoletto titolato “Sulle persistenti ragioni a favore delle tabelle del Tribunale di Roma” vengono infatti fornite molteplici ragioni in forza delle quali non si condividono le modalità di quantificazione operate dall'Osservatorio milanese: “Le Sezioni Civili del Tribunale di Roma, coinvolte come sempre nella discussione in materia, dopo approfondito e perdurante dibattito, hanno confermato la scelta di individuare un proprio sistema tabellare anche nel 2011, a seguito della decisione della Corte di cassazione sulla valenza delle tabelle realizzate dal Tribunale di Milano (Cass. 7 giugno 2011, n. 12408), ritenendo di non poter dare ingresso al sistema tabellare realizzato dall'Osservatorio di Milano non condividendo alcuni dei presupposti e criteri applicativi posti a base delle tabelle di Milano continuando così nell'opera di redazione e aggiornamento delle tabelle di liquidazione del danno biologico adottate e, ovviamente, applicate dal Tribunale di Roma”.

In questo scenario si inserisce, nel 2021, la ormai nota sentenza “Scoditti” n. 10579 della Terza Sezione della Suprema Corte, che mina pesantemente la supremazia milanese in tema di danno da perdita del rapporto parentale, affermando espressamente la necessità di utilizzare una tabella a punti in luogo della nota forbice minimo/massimo fornita dalle tabelle di Milano: “Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”

Questa pronuncia apre la strada a una vera e propria corrente giurisprudenziale (di legittimità e di merito) apertamente contraria all'applicazione delle tabelle milanesi, seguita in senso conforme da numerose altre pronunce successive (cfr. le pronunce della Suprema Corte n. 3305, 23601, 26300 del 2021 e n. 20292 del 2022).

Questo clima di costante messa in discussione ha quindi contribuito a innescare nell'Osservatorio milanese la volontà di un rimodellamento atto ad adeguare i parametri liquidativi, rendendoli quindi pienamente conformi alle ultime indicazioni fornite dalla Suprema Corte. Questa volontà “riformista” si è concretizzata in tempi rapidissimi con la pubblicazione, il 29 giugno 2022, dei nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – tabelle integrate a punti”.

I criteri di Roma e Milano a confronto

Lo sforzo compiuto dall'Osservatorio ha determinato dunque la creazione di due diverse tabelle strutturate a punti:

  1. Tabella liquidativa nel caso di morte del genitore/figlio/coniuge e assimilati: con un massimo di punti accumulabili pari a 118, il valore punto pari a € 3.365,00 e un limite di risarcimento pari al tetto massimo della vecchia forbice (€ 336.500,00);
  2. Tabella liquidativa nel caso di morte di fratello/nipote: con un massimo di punti accumulabili pari a 116, il valore punto pari a € 1.461,20 e un limite di risarcimento pari al tetto massimo della vecchia forbice (€ 146.120,00).

Resta, quindi, fermo il perimetro quantitativo segnato dalle precedenti tabelle, ma viene a modificarsi sensibilmente la modalità di applicazione che diventa più vincolata e meno discrezionale in forza della strutturazione a punti. La suddivisione dei punti e la modalità di attribuzione degli stessi viene attuata sulla base di cinque diverse circostanze, quattro di natura oggettiva (pertanto automatica) e una quinta di carattere soggettivo/discrezionale: l'età della vittima e del superstite; la convivenza; la sopravvivenza di altri congiunti e l'intensità della relazione affettiva perduta. Chiarisce sin da subito il Tribunale nelle note di accompagnamento la distinzione dell'ultima circostanza, unica a carattere soggettivo e pertanto discrezionale: “Si può notare che le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni”.

La scelta del Tribunale, per quest'ultima circostanza di natura soggettiva, è stata quindi quella di lasciare al Giudice o agli operatori del settore (che negoziano il sinistro) il compito di aumentare o diminuire l'attribuzione dei punti relativi alla qualità e intensità della relazione a seconda del caso di specie e delle allegazioni fornite. Si tratta quindi di un parametro elastico e discrezionale in grado di restituire valore alle peculiarità del caso concreto pur mantenendo salda una predittività di fondo legata agli automatismi delle circostanze oggettive.

Il licenziamento delle nuove tabelle è stato da subito accolto con favore da buona parte della dottrina, che auspicava un ritorno alla centralità dei parametri milanesi al fine di restituire al sistema risarcitorio maggiore omogeneità e razionalità lungo tutto il territorio nazionale.

Come dichiarato dal Tribunale di Milano nella nota di accompagnamento alle nuove tabelle, il valore del singolo punto e la distribuzione degli stessi è stata determinata sulla solida base dei precedenti giurisprudenziali raccolti (circa 600 sentenze di merito) che costituivano la base di riferimento della vecchia forbice. Con questa modalità, l'Osservatorio punta a scongiurare la creazione di una frattura nel risultato rispetto al sistema della forbice, garantendo in questo modo una parità di trattamento nella liquidazione di casi simili. Vale la pena segnalare infatti che la soprammenzionata sentenza Scoditti, nell'“imporre” una liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale basata sul sistema del punto variabile, ha altresì stabilito che l'estrazione del valore medio del punto debba essere basata sui precedenti (requisito che non pare avere la stessa rilevanza all'interno della tabella romana).

Quello che emerge immediatamente nella comparazione delle nuove tabelle milanesi rispetto alle precedenti è una netta riduzione della componente discrezionale, che trova ora la propria applicazione unicamente nella valutazione dell'ultimo dei parametri, la lett. E, relativa a qualità e intensità della relazione affettiva perduta. Le restanti componenti di valutazione restano invece matematicamente e oggettivamente calcolabili senza alcuno spazio per correttivi applicabili al caso concreto. Del resto, era proprio questo l'obiettivo della Suprema Corte, che aveva suggerito al Tribunale meneghino di dotarsi di un sistema liquidativo a punti non più rimesso alla discrezionalità di una forbice.

Risale dunque a dicembre 2022 la “validazione” delle tabelle meneghine da parte della Corte di Cassazione che, con pronuncia n. 37009 del 16 dicembre 2022, conferma l'adeguatezza delle nuove tabelle che vengono assimilate a quelle romane: “le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane – una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021”.Siamo tuttavia ben lontani, per ora, dalla valenza “paranormativa” delle tabelle milanesi e dal loro primato sancito con la già richiamata sentenza Amatucci 12408/2011.

Ciononostante, dal punto di vista applicativo/pratico è possibile affermare che gli uffici giudiziari che hanno già applicato la nuova edizione delle tabelle milanesi sono numerosissimi e dislocati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia al Friuli-Venezia Giulia (Cfr. Danno da perdita del rapporto parentale: prime applicazioni pratiche a quattro mesi dalla nuova tabella di Milano, IUS RESPONSABILITA' CIVILE ex RIDARE, Ius.giuffrefl.it, di Giuseppe Chiriatti).

Stando invece all'impatto delle nuove tabelle sulle definizioni stragiudiziali, è stato rilevato come la maggioranza dei legali/studi di infortunistica lungo tutto il territorio nazionale invochi l'applicazione delle stesse, mentre continua ad essere applicata la tabella romana nel territorio della Capitale e in altre residuali realtà (vedasi il Tribunale di Castrovillari).

L'impatto delle nuove tabelle sul mercato assicurativo

Volendo generalizzare e operare una media sulla base dei dati forniti dalle maggiori compagnie operanti nel settore RCA ed RCG, è possibile osservare come l'applicazione delle nuove tabelle milanesi determini un incremento nella riservazione dei sinistri mortali che si attesta intorno al 10%. Peraltro, un'analisi svolta all'interno di Gen Re comparando l'importo totale dei sinistri mortali (riservati in modo prudenziale applicando le precedenti tabelle milanesi) e il totale degli stessi sinistri riservati applicando la nuova tabella a punti, ha portato a un incremento simile a quello sopracitato. In particolare, tali comparazioni hanno messo in luce un sensibile incremento nelle nuove quantificazioni relativamente alla tabella fratelli/nonni, che verrebbe solo marginalmente bilanciato da una possibile, ma ancora da verificare nell'applicazione concreta, riduzione nelle quantificazioni che attengono alle tabelle genitori/figli/coniuge.

Lo scenario inflattivo sopra delineato porta con sé inevitabilmente delle ripercussioni in ambito (ri)assicurativo in termini di possibile aumento dei risarcimenti. Da questo punto di vista ci si aspetterebbe che un incremento dei risarcimenti si traducesse in un potenziale aumento dei prezzi delle polizze assicurative, risultato che, allo stato attuale, pare solo intravedersi con i dati delle ultime settimane che mostrano un timido rialzo delle tariffe RCA, a fronte però di un'inflazione generale del 2022 a doppia cifra e di un'inflazione specifica dei risarcimenti che procede nella medesima direzione ormai da diverso tempo.

Da parte di chi scrive è sicuramente ben accolta l'ultima evoluzione giurisprudenziale sopra descritta che riporta le nuove tabelle di Milano a una situazione di centralità nel panorama risarcitorio italiano in termini di diffusione e applicazione sul territorio. Come molte volte sottolineato, ciò rappresenta un risultato importante ai fini di una maggior predittività e omogeneità complessiva del sistema, potenzialmente in grado di scongiurare problematiche di disparità di trattamento rispetto a casi analoghi e di minor certezza in termini di riservazione e quantificazionea livello macroeconomico/(ri)assicurativo. Tale “vocazione nazionale” non sembra, infatti, essere possibile patrimonio delle tabelle romane, le quali mancano di una significativa e solida casistica di precedenti posta alla base dei parametri risarcitori, e difettano storicamente di un'ampia ramificazione applicativa sul territorio nazionale.

Vi è peraltro da sottolineare come la “virata” della III Sez. della Corte di Cassazione a partire dal 2018 abbia determinato un aumento dell'incertezza in merito alla corretta applicazione delle tabelle risarcitorie di liquidazione del danno parentale, creando non poche difficoltà tanto agli operatori impegnati in negoziazioni stragiudiziali, quanto alle compagnie stesse nell'appostazione delle corrette riserve tecniche. Tale situazione, peraltro, non può neanche dirsi a oggi completamente superata in quanto lo scenario attuale, a differenza di quanto accaduto all'indomani della pubblicazione della già ricordata sentenza “Amatucci” del 2011, vede una possibile applicazione paritetica delle tabelle di Roma e di Milano, entrambe ritenute idonee dalla Suprema Corte vista la loro attuale conformazione “a punti”. Si profila pertanto una situazione, che nella realtà stragiudiziale e giudiziale si sta già riscontrando da tempo, in cui permane un certo grado di incertezza in merito alla tabella da applicare, a cui si aggiunge l'invocazione attorea dell'uno o dell'altro parametro risarcitorio a seconda della convenienza del caso concreto.

I bilanci 2022 di molte compagnie assicurative vengono chiusi in queste settimane registrando perdite o pareggi nel comparto RCA anche in virtù delle dinamiche sopra descritte e, poiché come noto e come previsto dal “ciclo assicurativo”, tali incrementi risarcitori andranno infine a ricadere sui prezzi delle polizze, ecco che emerge una riflessione basata anche su un confronto con i sistemi esteri. Tale considerazione muove dall'osservazione del fenomeno risarcitorio che in Italia trova straordinariamente tutelate le lesioni di lieve entità e le lesioni del rapporto parentale (si veda genre.com). Lungi da voler esprimere giudizi di opportunità in merito al livello di tale tutela risarcitoria, risulta di immediata evidenza come a una elevata tutela di una tipologia di danni purtroppo ancora molto diffusa nel nostro mercato (peraltro in netta ripresa dopo gli anni segnati dalla pandemia, si veda a tal proposito istat.it), faccia da contrappeso una scarsa attenzione – riservata tanto dagli operatori quanto dal legislatore – al risarcimento dei casi di macrolesione e agli effetti macroeconomici di tali scelte politiche. Questo con riferimento soprattutto alle modalità di risarcimento che risultano ancora piuttosto obsolete sia nella parametrazione delle singole voci risarcitorie, sia nella modalità di quantificazione ed erogazione delle stesse.

Conclusioni

Risulta difficile comprendere cosa abbia mosso la Corte di Cassazione a intervenire – restringendo peraltro la possibilità di intervento dei giudici di merito nei singoli casi di specie – in una tematica già pressoché “risolta” e, come detto, massicciamente presidiata come quella del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. L'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano “post 2011” era ampio, condiviso e lineare, e solo raramente dava adito a contenziosi per lo più legati, peraltro, a questioni diverse dall'utilizzo delle tabelle stesse. Non solo, le tabelle del Tribunale di Roma, prima degli ultimi interventi della Corte di Cassazione inaugurati con le sentenze n. 901 e 7513 del 2018, erano utilizzate solo da alcuni tribunali di merito e restavano piuttosto marginali nel panorama delle trattative stragiudiziali, entrando in gioco solo in sporadici e assolutamente prevedibili casi che non presentavano grandi difficoltà gestionali.

Ad avviso di chi scrive, appare evidente come l'azione intrapresa dalla Corte di Cassazione a partire dal 2018 si discosti da un percorso volto al raggiungimento di equilibri di sistema che, quantomeno nel relativamente ristretto ambito dei risarcimenti da danno parentale (i risarcimenti di tal sorta comportano una spesa annua compresa tra € 1,5 e € 2 mld nel solo ramo RCA), aveva trovato una sua dimensione funzionale in ottica di efficacia e predittività, sebbene attestata su livelli molto elevanti rispetto al panorama risarcitorio europeo.

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