La prova documentale del credito del condominio nei confronti dei condomini ai fini dell'ingiunzione di pagamento

08 Giugno 2023

Il focus esamina le questioni concernenti il fondo speciale previsto dall'art. 1135, comma 1, n. 4), c.c., nel caso di esecuzione di opere di manutenzione straordinaria nell'edificio condominiale, a proposito della prova documentale del credito del condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi per le spese condominiali ai fini del procedimento di ingiunzione volto a fare valere tale credito.
Il quadro normativo

Con l'ordinanza 5 aprile 2023, n. 9388, la Cassazione definisce il giudizio che era stato promosso da un condomino per l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal condominio per il pagamento dei contributi finalizzati all'esecuzione di un intervento di natura straordinaria.

La sentenza del giudice di merito impugnata davanti alla Cassazione aveva accolto l'eccezione del condomino opponente volta a fare valere la nullità della deliberazione dell'assemblea del condominio su cui si basava l'ingiunzione, eccezione fondata sulla considerazione che nel deliberare l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni l'assemblea non aveva disposto la costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4), c.c.

Il ricorso davanti alla Corte di cassazione era basato sull'affermazione che i giudici di merito fossero incorsi in errore nel ritenere che nel caso l'assemblea avesse omesso di disporre la costituzione del fondo speciale.

Nell'affrontare le questioni che la causa, pone i giudici di piazza Cavour ritengono di affermare in via di premessa che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti”.

La Corte Suprema completa l'affermazione con il rilievo che “il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare”. In questa prospettiva “la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce … titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere”.

Ciò notato, la Corte ricorda che, “alla stregua dei principi enunciati da Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2021, n. 9839, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione” (in questo secondo caso però a condizione che la richiesta “sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c.”) e nota anche che “la nullità della delibera impugnata può essere rilevata d'ufficio o esaminata su eccezione delle parti anche dal giudice di appello”.

Formulate queste premesse, l'ordinanza prende in esame la questione concernente il fondo speciale di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4), c.c. e giunge - in esito ad un complesso ragionamento - alla conclusione che “una deliberazione maggioritaria dell'assemblea non può … avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4), c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla”.

Rinviando ad altra sede l'esame degli argomenti richiamati dall'ordinanza per la soluzione delle questioni concernenti il fondo speciale, riteniamo opportuno formulare qui di seguito alcune considerazioni sui passaggi argomentativi dell'ordinanza dedicati alla questione della prova documentale del credito del condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi condominiali.

La questione della prova documentale del credito del condominio

L 'ordinanza ricordata si interroga dunque su quali siano i documenti da ritenersi necessari per la prova del credito del condominio nei confronti del singolo condomino per i contributi per le spese condominiali.

La questione viene affrontata con riferimento ai due distinti profili: quello della prova del credito ai fini della proposizione della domanda diretta alla pronuncia del decreto ingiuntivo di pagamento e quello della sentenza che definisca il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Per dare soluzione alla questione, la Corte prende le mosse dalla considerazione che affinché l'istanza di ingiunzione di pagamento sia accolta (ed affinché l'eventuale opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo sia rigettata) ciò che deve essere provato dal condominio è cheil credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare”.

Si tratta, dunque, di chiarire quali siano i documenti dai quali possa ricavarsi la prova degli elementi ora indicati, documenti che il condominio dovrà produrre nel procedimento monitorio e nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

La copia del verbale dell'assemblea che contenga la delibera di approvazione della spesa

La risposta che viene data al quesito sopraindicato, da parte della Corte di cassazione con l'ordinanza che abbiamo ricordato, è che per la prova del credito del condominio per i contributi dovuti dai singoli condòmini tanto nel procedimento monitorio quanto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l'unica produzione necessaria è quella della delibera dell'assemblea che abbia approvato la spesa dalla quale derivi l'obbligo del pagamento: “la delibera condominiale di approvazione della spesa - viene infatti affermato - costituisce … titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente”.

Nelle due sedi, quindi, la prova del credito - secondo i giudici di piazza Cavour - sarà fornita sempre e soltanto dal medesimo documento: tanto in sede monitoria quanto nel “giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese” - infatti - “il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, con i relativi documenti”.

Il che si collega all'affermazione - in altra occasione formulata dalla stessa Corte di cassazione - che il decreto ingiuntivo per il recupero delle spese condominiali non può essere emesso prima dell'approvazione della spesa da parte dell'assemblea: con riguardo al credito per le spese condominiali, infatti, la prova scritta di cui all'art. 633 c.p.c. è costituita comunque dal documento da cui risulti l'approvazione da parte dell'assemblea della relativa spesa (così Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 2011, n. 28644).

Il consuntivo e il preventivo delle spese

Vi è da dire, però, che non può ritenersi sufficiente la sola produzione del documento ora indicato. Oltre a tale documento dovrà essere certamente prodotto - affinché sia fornita idonea prova del credito del quale si tratta - anche il documento costituito dal consuntivo delle spese (o dal preventivo) che sia stato l'oggetto della delibera assembleare di approvazione: si tratta infatti del documento che definisce il contenuto stesso della delibera di approvazione e che completa - integrandolo - il primo documento.

È chiaro del resto che ove non venisse prodotto il consuntivo o il preventivo di spesa che fosse oggetto dell'approvazione da parte dell'assemblea non sarebbe consentita la pronuncia del decreto ingiuntivo (né la conferma di questo nell'eventuale giudizio di opposizione), dal momento che la semplice indicazione dell'approvazione di un consuntivo o di un preventivo che non siano prodotti non potrebbe ritenersi idonea a provare alcunché.

Ove si tenga presente che ciò che deve essere provato - come si è detto - è l'insieme degli elementi costituiti dal fatto che “il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare” emerge evidente la necessità della produzione del documento (appunto il consuntivo o il preventivo delle spese oggetto della delibera assembleare di approvazione) che indica con chiarezza il credito del condominio.

Chiarito dunque che i “relativi documenti” cui fa richiamo l'ordinanza della Cassazione che abbiamo richiamato comprendono certamente il consuntivo o il preventivo oggetto dell'approvazione dell'assemblea, dobbiamo poi chiederci se vi siano anche altri documenti la cui produzione sia necessaria ai fini che stiamo considerando.

Lo stato di ripartizione approvato dall'assemblea

Nella prospettiva indicata dobbiamo domandarci se sia necessaria - in aggiunta alla produzione dei documenti che abbiamo segnalato - anche la produzione dello stato di ripartizione della spesa approvato dall'assemblea.

A questo proposito, è necessario fare chiarezza sul significato e sulla natura dello stato di riparto delle spese nel condominio.

Va dunque notato che - anche se nella prassi vi è la tendenza a considerare in modo unitario il consuntivo delle spese ed il suo riparto, come se si trattasse di un unico documento - i documenti anzidetti devono essere tenuti distinti l'uno dall'altro: come abbiamo già osservato in altra sede, si tratta di documenti differenti l'uno dall'altro (ancorché il secondo presupponga l'approvazione del primo ed entrambi debbano essere approvati dall'assemblea). Infatti:

  • il rendiconto indica le uscite e le entrate della gestione del condominio ed è lo strumento attraverso il quale l'amministratore quale mandatario riferisce ai condòmini (i suoi mandanti) del proprio operato: appunto in questa prospettiva il rendiconto deve essere redatto dall'amministratore e deve essere da lui presentato all'assemblea dei condòmini per la sua approvazione;
  • il riparto delle spese, invece, è lo strumento attraverso il quale i condòmini si ripartiscono gli oneri condominiali che derivano dal rendiconto approvato disponendo l'attribuzione ad ogni singolo condomino della parte degli oneri di sua competenza: si tratta dunque di uno strumento che - ancorché solitamente sia predisposto dall'amministratore - è di competenza dell'assemblea ed è il risultato delle decisioni dell'assemblea.

Da notare - a conferma della profonda differenza tra i due strumenti - che tra gli obblighi che sono posti a carico dell'amministratore dall'art. 1130 c.c. vi è solo quello della preparazione e della presentazione del rendiconto (che è l'oggetto della previsione del n. 1 dell'art. 1130 c.c.) mentre la norma ora citata non fa alcun cenno alla redazione ed alla presentazione del riparto.

Orbene: con riguardo al tema che stiamo considerando va ricordato che secondo quanto prevede l'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”. La norma fa riferimento, quindi, allo “stato di ripartizione approvato dall'assemblea” e cioè al documento approvato dall'assemblea che compendi il risultato della distribuzione tra i condòmini del carico delle spese sulla base del consuntivo (o del preventivo) che sia approvato dall'assemblea stessa.

In argomento, va però ricordato che secondo un insegnamento consolidato la produzione dello stato di ripartizione della spesa approvato dall'assemblea si rende necessaria solo per l'accoglimento del ricorso volto alla pronuncia del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo proposto dall'amministratore nei confronti dei condòmini per il pagamento dei contributi quale previsto appunto dall'art. 63 disp. att. c.c. (decreto che può concernere tutte le spese contemplate in via generale dall'art. 1123 c.c.: v. Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676).

Il che significa che ove tale documento non fosse prodotto l'amministratore potrebbe comunque ottenere nei confronti dei condòmini un decreto ingiuntivo di pagamento dei contributi condominiali ma in questo caso il provvedimento monitorio non potrebbe essere dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi del 1° comma dell'art. 63 disp. att. c.c. (così Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2001, n. 4638).

Con riguardo a questo aspetto della materia è stato affermato infatti che “l'approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese è … condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 1, giacché ad esso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio, corrispondente a quello dei documenti esemplificativamente elencati nell'art. 642, comma 1, c.p.c.” (così Cass. civ., sez. VI, 23 luglio 2020, n. 15696) ma che “ove, tuttavia, sia mancata l'approvazione dello stato di ripartizione da parte della assemblea, l'amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130, n. 3), c.c.”: invero “in tale evenienza, l'amministratore può agire in sede di ordinario processo di cognizione, oppure ottenere ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c.” (così sempre Cass. civ., sez. VI, 23 luglio 2020, n. 15696).

Sulla base di queste affermazioni appare agevole dare risposta al quesito che ci siamo posti: se deve ritenersi che uno stato di ripartizione delle spese in relazione alle quali si chiede il pagamento debba essere in ogni caso prodotto ai fini della prova del credito del condominio nei confronti del singolo condomino non sarà comunque necessario - se non per l'ottenimento della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo di pagamento - che tale prospetto sia stato approvato dall'assemblea.

Da sottolineare che l'opinione sembra trovare conferma nell'osservazione formulata in giurisprudenza (v. ancora Cass. civ., sez. VI,23 luglio 2020, n. 15696) secondo cui nel caso di spese per interventi straordinari l'approvazione assembleare dell'intervento, … ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese” mentre “la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge”.

Quanto fino ad ora detto condurrebbe dunque ad escludere che la produzione dello stato di riparto della spesa che fosse stato approvato dall'assemblea sia necessaria quantomeno in sede di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Il che ci porta a ritenere che il richiamo che viene formulato dall'ordinanza che stiamo esaminando ai “relativi documenti” non si riferisca anche allo stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea (atteso appunto che tale documento - come detto - sarebbe necessario solo per l'ottenimento da parte dell'amministratore del decreto provvisoriamente esecutivo).

La documentazione che provi l'effettuazione della spesa

Dobbiamo a questo punto chiederci se nel procedimento monitorio - e nell'eventuale successivo giudizio di opposizione all'ingiunzione - sia necessaria la produzione dei documenti che comprovino l'effettuazione da parte del condominio della spesa in relazione alla quale si chiede al condomino il pagamento del contributo.

La risposta al quesito non può che essere negativa.

È certo infatti che l'obbligo di pagamento dei contributi da parte dei condòmini non è condizionato al previo esborso da parte del condominio della somma relativa alla spesa cui il condomino sia tenuto a contribuire. Per avere contezza di ciò basti considerare che (come può ricavarsi anche dalla previsione dell'art. 63 disp. att. c.c., norma che non fa distinzione tra contributi dovuti in base al rendiconto e contributi dovuti in base al preventivo) il procedimento per ingiunzione può essere promosso dall'amministratore del condominio anche per il pagamento dei contributi per spese che siano inserite solamente nel bilancio preventivo approvato dall'assemblea (in questo senso, v. Cass. civ., sez. II, 8 marzo 2001, n. 3435, che ha precisato che “ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. l'amministratore del condominio può chiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del condomino moroso in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea”; nello stesso senso si veda anche: Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2016 n. 2242; Cass. civ., sez. II 20 settembre 2013, n. 21650; Trib. Roma, 8 gennaio 2020). Ed è evidente che per tali spese potrà esservi solo la previsione di un futuro esborso da parte del condominio, esborso del quale al momento non sarà certo possibile fornire alcuna prova.

Quanto notato trova conferma nell'ulteriore passaggio argomentativo che è presente nell'ordinanza che stiamo esaminando: “il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (in questo senso, v. anche: Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2022; n. 20836; Cass. civ., sez. II, 24 settembre 2020, n. 20003).

In conclusione

Deve dunque notarsi - in via conclusiva - come l'ordinanza che abbiamo esaminato sottolinei che gli elementi sulla base dei quali il giudice deve valutare la pretesa del condominio nel giudizio di opposizione ingiuntivo siano i medesimi che devono essere valutati in sede monitoria ai fini dell'accoglimento del ricorso per ingiunzione.

Ciò che conta in entrambe le sedi per l'accertamento del credito del condominio nei confronti del condomino per i contributi da questi dovuti è infatti l'esistenza (che nel giudizio di opposizione dovrà accertarsi che sia “perdurante”) della delibera assembleare di approvazione della spesa (che, in quanto tale, è dotata di esecutività così come prevede l'art. 1137 c.c.): il documento che dovrà essere prodotto perché sia fornita la prova dell'esistenza di tale delibera sarà dunque il verbale dell'assemblea contenente la delibera in questione.

La produzione del verbale dell'assemblea peraltro dovrà essere accompagnata dal documento costituito dal consuntivo o dal preventivo di spesa che sia stato oggetto dell'approvazione, documento quest'ultimo indispensabile perché possa comprendersi quale sia il significato e quale la portata della delibera di approvazione.

Riferimenti

CARRATO, La provvisoria esecutività dell'ingiunzione prevista in materia di contributi condominiali, in Rass. loc. e cond., 2002, 455;

DE TILLA, Decreto ingiuntivo e morosità nel condominio, in Arch. loc. e cond., 2001, 386;

ROTA, Presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile e vie processuali alternative, in Arch. loc. e cond., 2018, 8

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