Imprenditore e società: criteri distintivi

Girolamo Lazoppina
12 Giugno 2023

Nel Quesito si delineano gli elementi distintivi dell'imprenditore individuale e quelli della societaria, analizzando quando si possa ravvisare una corrispondenza tra le due figure.

Esiste corrispondenza tra società ed imprenditore? In altre parole: è possibile identificare la società con l'imprenditore o viceversa?

La società è equiparabile alla figura dell'imprenditore quando ha i requisiti propri di tale figura (artt. 2082 e ss. c.c.), mentre non lo è - è semplicemente società - quando ha i requisiti propri della figura societaria (art. 2247 c.c.).

Secondo il codice civile (art. 2082) è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Talchè, per caratterizzare la figura di imprenditore è essenziale l'esercizio professionale - quindi sistematico - e in nome proprio di un'attività economica che lo renda conseguentemente titolare di diritti e di doveri. L'attività economica può essere di vario tipo, non necessariamente industriale, mentre la presenza del lucro (soggettivo) non appare essenziale: ciò che rileva è il c.d. lucro oggettivo, cioè la obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (Cass., 10 ottobre 2019, n. 25478).

Con riferimento invece al contratto di società, l'art. 2247 c.c. prevede che con esso due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Anche in questo caso, dunque, l'attività economica è elemento essenziale, tanto che il conferimento di beni e servizi è “teleologicamente” diretto al suo esercizio. Da questo punto di vista sembrerebbe che le nozioni di imprenditore e di società coincidano: la società commerciale ha la finalità precipua, come l'imprenditore, di esercitare attività economica e di esercitarla in forma collettiva, sebbene esistano società a socio unico. Parte della giurisprudenza di legittimità (Cass., 26 settembre 2014, n. 20394) ritiene che le società, con o senza limitazione della responsabilità dei soci, abbiano o meno la personalità giuridica, siano tutte forme di esercizio collettivo dell'impresa, e quindi, interpretando tale principio, le nozioni di società e di imprenditore dovrebbero coincidere. A parere di chi scrive, invece, la società è quasi sempre, ma non è sempre, un imprenditore (in tal senso, F. Messineo, Manuale di Diritto Civile e Commerciale, Vol. I, Milano, Giuffrè): lo è quando ha i requisiti propri di tale figura (art. 2082 e ss. c.c.), rispondendo delle sue obbligazioni con tutto il proprio patrimonio e soggiacendo ai diritti e ai doveri dell'imprenditore singolo. Ma se la società non avesse tutti i requisiti previsti per la figura di imprenditore - se non vi fosse, ad esempio, esercizio professionale (sistematico) di attività economica come accade nelle società occasionali - in tal caso ci troveremmo di fronte ad una società non imprenditore. Lo stesso dicasi - ma gli esempi potrebbero essere molteplici - per le società semplici: esse, pur esercitando attività economica, non esercitano attività commerciale, sicché in tali casi l'equiparazione fra i due concetti (società e imprenditore) si appaleserebbe certamente forzata. Ancora, la società in sé e per sé considerata ha indubitabilmente uno scopo di lucro, al di là della destinazione degli utili acquisiti al patrimonio sociale, della loro distribuzione o meno ai soci. Tranchat è stata poi la modifica dell'art. 2086 c.c. introdotta dal codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), secondo cui l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. In tale definizione appare chiaro come la forma societaria non sia elemento indefettibile della figura dell'imprenditore e come invece un elemento indefettibile sia l'organizzazione, cioè la presenza di un'azienda comprensiva di mezzi, beni e capitali, finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi e dotata di dipendenti, collaboratori o ausiliari non sempre presente, almeno con tale complessità, nelle società.

In conclusione, a parere di chi scrive la società è equiparabile alla figura dell'imprenditore quando ha i requisiti propri di tale figura (artt. 2082 e ss. c.c.), mentre non lo è - è semplicemente società - quando ha i requisiti propri della figura societaria (art. 2247 c.c.).

Infine, e facendo propri i precetti - datati ma ancora attuali - di autorevole dottrina (F. Messineo, op. cit.; R. Bolaffi, La società semplice, Milano, Giuffrè) appare corretto concludere che il concetto di società-imprenditore sia meno ampio del generico concetto di società e che l'imprenditore-società, pur esercitando sempre attività economica, non sempre esercita attività commerciale.

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