Previdenza complementare: il lavoratore può chiedere l’insinuazione nel passivo per recuperare il TFR non versato

La Redazione
12 Giugno 2023

La Cassazione si è pronunciata in tema di fallimento del datore di lavoro e legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza.

"In tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell'art. 8, comma 1, D.Lgs. 252/2005, al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.). In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazionead insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall."

Questo il principio affermato dalla I sez. civile accogliendo il ricorso proposto da un lavoratore avverso la pronuncia con cui i giudici di merito avevano rigettato la sua richiesta di insinuazione al passivo nel fallimento del datore di lavoro per recuperare il TFR maturato ma non versato nel Fondo complementare.

Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it



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