Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti nei confronti della P.A.

Redazione scientifica
13 Giugno 2023

Il procedimento di esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere incardinato innanzi al Tribunale distrettuale ove il creditore ha la sede o la residenza.

In virtù dell'art. 26-bis c.p.c., nelle esecuzioni forzate che vedano come debitore una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 413 comma 5 c.p.c., per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Pertanto, opera come criterio determinativo della competenza quello in virtù del quale il procedimento esecutivo va incardinato innanzi al tribunale distrettuale (su questa base operando, in via esclusiva, l'avvocatura erariale) ove il creditore ha la residenza o la sede.

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