Alunna cade dalle scale tornando dal bagno. Ne risponde la scuola?
13 Giugno 2023
Nel caso in esame, la Corte d'appello, dopo aver sottolineato che «nell'ipotesi di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico ha natura contrattuale e trova fondamento nella violazione dell'obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo», condivideva il giudizio del giudice di prime cure secondo cui, nella fattispecie, «avuto riguardo alle incontroverse circostanze che la minore non soffriva di patologie che ne riducessero l'autonomia e la capacità di deambulazione e che non sussistevano situazioni obiettive idonee ad agevolare il prodursi dell'evento dannoso (…), nonché al fatto che non erano state neppure evocate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi (in ipotesi, l'usura dei gradini o la presenza di sostanze scivolose su di essi) –, da un lato, doveva escludersi la violazione, da parte dell'istituto, del suddetto dovere di vigilanza (…), mentre, dall'altro lato, doveva ritenersi che l'evento dannoso fosse imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della danneggiata».
La Corte di Cassazione è della stessa idea dei giudici di primo e secondo grado, avendo la Corte d'appello correttamente ripartito l'onere probatorio, ricordando anche che «se il debitore è tenuto a provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, il creditore è però onerato di allegare l'inadempimento», cosicché, sempre nel caso di specie, «in presenza dell'accertamento che non risulta[va]no essere state invocate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi, deve escludersi che gravasse sull'amministrazione convenuta l'onere di dimostrare, nello specifico, l'assenza di tale pericolosità».
Per tutti questi motivi, ne consegue, quindi, il rigetto del ricorso proposto dalla madre della bambina.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |