Danno da emotrasfusione: alcune note su prescrizione e liquidazione
14 Giugno 2023
Il caso. Nel 1992, in occasione di una operazione chirurgica, Tizio effettua una emotrasfusione e inconsapevolmente contrae l'epatite C che, nel 2001, ne determina la morte per cirrosi epatica.
A distanza di quattro anni, resi edotti della correlazione tra l'emotrasfusione e la contrazione della malattia, la moglie e i figli di Tizio convengono in giudizio il Ministero della Salute avanti al Tribunale di Lecce per sentirlo condannare al ristoro dei danni patiti iure hereditatis e iure proprio a seguito della morte del loro caro. Le domande risarcitorie vengono però rigettate: la prima per intervenuta prescrizione e la seconda per infondatezza, stante l'omessa prova del rapporto di convivenza dei famigliari con il defunto.
La Corte d'Appello di Lecce riforma parzialmente la sentenza e accoglie la domanda risarcitoria iure proprio, pur liquidando in via equitativa somme inferiori rispetto a quelle che sarebbero state dovute in applicazione delle Tabelle di Milano. Resta fermo però il rigetto per intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria iure hereditatis: secondo la prospettazione dei giudici d'appello, Tizio aveva avuto consapevolezza della malattia e della sua correlazione eziologica con l'emotrasfusione del 1992 a far data da una certificazione medica del 1999.
Insoddisfatti del risultato ottenuto, i famigliari di Tizio propongono allora ricorso per Cassazione, formulando, per quanto di interesse, due censure: (I) il dies a quo del termine di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno iure hereditatis era stato erroneamente fatto coincidere con la certificazione medica del 1999, perché a quella data Tizio non aveva avuto né avrebbe potuto avere consapevolezza della riconducibilità causale dell'epatite C all'emotrasfusione del 1992; (II) l'entità del risarcimento iure proprio era stata erroneamente determinata senza applicare le Tabelle di Milano (pur espressamente invocate dai famigliari di Tizio) e senza esplicitare gli altri eventuali criteri seguiti. La posizione della Cassazione. Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione accoglie entrambe le censure e cassa la sentenza, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione. Per quanto concerne la prima censura, la Corte di Cassazione ribadisce che:
Tenendo conto di tali presupposti, la Suprema Corte conclude che i giudici d'appello hanno sbagliato nell'individuare il principio da applicare per l'individuazione del decorso iniziale della prescrizione del danno iure hereditatis fatto valere dai famigliari di Tizio, omettendo altresì di motivare perché la certificazione medica del 1999, pur in mancanza di dati espliciti, sarebbe stata idonea ad attestare il nesso causale tra l'emotrasfusione e l'epatite C. Per quanto concerne la seconda censura, la Corte di Cassazione ricorda che, nella liquidazione del danno non patrimoniale:
Di qui, i giudici di legittimità deducono l'erroneità della sentenza impugnata che ha quantificato il danno non patrimoniale patito iure proprio dei famigliari di Tizio secondo un ragionamento la cui logica non è né esplicitata né verificabile, liquidando un importo inferiore al limite minimo previsto dalle Tabelle di Milano applicabili al momento della decisione. Le pretese risarcitorie dei famigliari di Tizio sono dunque ora di nuovo al vaglio della Corte d'Appello di Lecce che dovrà, da un lato, valutare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno iure hereditatis e, dall'altro lato, liquidare il danno iure proprio sulla base dei criteri di cui alle nuove Tabelle di Milano, salva la possibilità di discostarsene motivatamente al ricorrere di circostanze eccezionali. (Fonte: Diritto e Giustizia) |