Danno da nascita indesiderata: in quali casi è negato il risarcimento?

Redazione Scientifica
13 Giugno 2023

La Corte D'Appello di Palermo si è pronunciata in tema di danno da nascita indesiderata, chiarendo che non spetta alcun risarcimento ai genitori se mancano le prove della volontà della madre di interrompere la gravidanza nel caso in cui, a seguito di accertamenti medici, fossero emersi indici rivelatori di una patologia cromosomica del feto.

La sentenza n. 914, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, pubblicata in data 12 maggio 2023, affronta il delicato tema del danno da nascita indesiderata.

La fattispecie all'esame della Corte ha riguardato l'azione risarcitoria promossa dai genitori e sorelle di un bambino nato affetto da “trisomia 21” (c.d. sindrome di Down), i quali hanno lamentato, non solo la responsabilità cui era incorsa la ginecologa, priva della necessaria abilitazione, che aveva eseguito la translucenza nucale in maniera non esatta comunicando dati errati, ma anche l'omessa informazione sulla tipologia di esami diagnostici approfonditi da compiere per ottenere una corretta diagnosi prenatale.

La decisione della Corte, dopo avere analizzato i caratteri della fattispecie risarcitoria evocata dalle parti attrici, è stata quella di rigettare la domanda, riformando integralmente la sentenza di primo grado, sul presupposto che non erano state fornite prove sulla volontà della madre di interrompere la gravidanza nel caso in cui fosse stata correttamente e tempestivamente informata e fossero emersi indici rivelatori di una patologia cromosomica del feto, considerato che, nella specie, non si verta in tema di colpa medica produttiva di danni alla salute quanto piuttosto di lesione alla libertà di autodeterminazione per omessa corretta informazione rispetto alla quale, tuttavia, non sono emersi elementi probatori ritenuti dal collegio sufficienti.

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