Procedura “familiare”: imputazione delle esposizioni debitorie solidali

Daniele Portinaro
14 Giugno 2023

Ci si chiede se, nell'ambito di una procedura a carattere familiare ex art. 7-bis L. 3/2012, ai fini della determinazione del passivo, i debiti per cui i ricorrenti rispondono solidalmente debbano essere indicati nella loro misura integrale o, viceversa, debbano essere indicati "pro quota" ai vari debitori.

Ci si chiede se, nell'ambito di una procedura di carattere familiare ex art. 7-bis L. 3/2012, ai fini della determinazione del passivo, i debiti per cui i ricorrenti rispondono solidalmente debbano essere indicati nella loro misura integrale o, viceversa, debbano essere indicati "pro quota" ai vari debitori.

Sulla questione si rinviene, tra gli altri, un precedente specifico del Tribunale di Monza, che, nell'ambito di una procedura di carattere familiare ai sensi dell'art. 7-bis L.3/2012, ha affermato che, ai fini della determinazione del passivo dei piani, i debiti per cui i ricorrenti rispondono solidalmente non devono essere indicati nella loro misura integrale.

Nella concreta vicenda, due coniugi in stato di sovraindebitamento, mediante un unico ricorso, chiedevano al Tribunale di Monza di accedere congiuntamente alla procedura di piano del consumatore ex art. 12-bis ss. L. 3/2012.

I debitori promuovevano una procedura di carattere familiare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7-bis L. 3/2012, essendo coniugi, conviventi ed avendo il loro sovraindebitamento un'origine comune. Erano però stati predisposti due differenti piani, dovendosi mantenere separate le masse attive e passive alla luce del principio, tipizzato dall'art. 2740 c.c., secondo cui ciascuno risponde dei debiti con tutti i propri beni.

I ricorrenti intendevano soddisfare i creditori mediante la parte di reddito familiare non necessaria per soddisfare le esigenze di sostentamento della famiglia e attraverso la vendita di alcuni beni mobili di proprietà, tra cui un'automobile.

Peraltro, i coniugi avevano diverse esposizioni debitorie in comune, poiché uno dei due aveva prestato fideiussioni a garanzia di finanziamenti richiesti dall'altro. In ragione di ciò, nel passivo di entrambi i piani veniva esposto integralmente il debito nei confronti dell'istituto di credito finanziatore.

Il Tribunale di Monza, tuttavia, non condividendo la valutazione dei debitori e dei consulenti che li assistevano e ritenendo che tale modus operandi rappresentasse una criticità che impediva l'ammissione alla procedura, assegnava ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, L. 3/2012, un termine per rettificare i passivi e presentare integrazioni ai piani e alla relazione particolareggiata dell'O.C.C.

Ebbene, come noto, l'art. 7-bis L. 3/2012, che disciplina le procedure di carattere familiare e i presupposti delle stesse, stabilisce in modo inequivoco che «le masse attive e passive [dei ricorrenti] rimangono distinte». Questa disposizione risulta chiaramente funzionale ad assicurare, in ipotesi di procedimento che riguardi più individui, che venga rispettato il principio di cui all'art. 2740 c.c.

La disposizione, tuttavia, non descrive come vadano strutturati i piani nel caso in cui i soggetti instanti abbiano in comune una o più esposizione debitorie, in quanto coobbligati in via solidale e, pertanto, chiamati a rispondere per l'intero nei confronti del creditore.

Ebbene, il Tribunale di Monza, pur senza argomentare la tesi sostenuta, ha ritenuto che, in tali fattispecie, indicare in tutti i passivi l'intera esposizione debitoria costituisca «un errore di imputazione che si ripercuote sulla determinazione complessiva delle passività», ritenendo maggiormente corretto computare il debito pro quota ai vari debitori.

Tale tesi, però, lascia perdurare qualche dubbio.

La suddivisione pro quota del debito nei piani, infatti, contrasta con l'art. 1292 c.c., che regola la solidarietà nell'obbligazione e stabilisce che ciascuno dei debitori «può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri».

Dunque, nella predisposizione del piano occorrerebbe rappresentare integralmente il debito, a prescindere dal fatto che vi siano coobbligati tenuti alla medesima prestazione (e che partecipano alla stessa procedura concorsuale), poiché il debitore è tenuto ad eseguire l'intera prestazione in favore del creditore.

D'altra parte, la norma che impone la separazione tra attivi e passivi dei parenti nelle procedure familiari esclude in radice che si possa operare qualsiasi genere di cumulo tra le esposizioni debitorie indicate nei piani. In altre parole, ciascun passivo risulta indipendente dall'altro.

Nondimeno, il creditore non potrà abusare di questo modus operandi, poiché, nella misura in cui sarà soddisfatto da un debitore, non potrà evidentemente essere soddisfatto dall'altro, estinguendosi il diritto in misura proporzionale (e, eventualmente, generandosi un credito di regresso nei confronti del coobbligato).

In conclusione, sembrerebbe più corretto e conforme alle previsioni normative indicare nei piani di ristrutturazione proposti da più coobbligati sempre l'intera esposizione debitoria.



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