L'atto introduttivo del rito semplificato di cognizione
14 Giugno 2023
Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato, come stabilisce il nuovo art. 281-decies c.p.c. che ha introdotto il rito semplificato di cognizione.
Dal tenore della norma sembra che almeno quando il giudizio si debba svolgere in forma collegiale (come si evince dal secondo comma della norma) l'introduzione con rito semplificato sia obbligatoria.
Cosa succede ove, nonostante la presenza dei requisiti di snellezza previsti dal primo comma dell'art 281-decies c.p.c., il giudizio venga introdotto con citazione e non con ricorso?
Come correttamente è indicato nel quesito, sembra che in presenza dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 281-decies, c.p.c. ove il giudizio sia da svolgersi innanzi al tribunale in composizione collegiale, la domanda debba essere introdotta con ricorso ed il giudizio debba svolgersi con il rito semplificato, a differenza del secondo comma che prevede una semplice facoltà ove il giudizio si svolga innanzi al giudice monocratico.
Ove, come nel caso posto dal quesito, la causa venga introdotta con citazione invece che con ricorso pur in presenza dei requisiti posti dal primo comma dell'art. 281-decies c.p.c. ed il giudizio si debba svolgere innanzi al collegio, si ritiene che si debba fare applicazione del principio di conservazione del processo ove l'atto introduttivo abbia, comunque, raggiunto il suo scopo, come prevede la norma generale prescritta dall'art. 156 c.p.c.
Anche il novellato art. 183-bis c.p.c., in applicazione di detto principio generale, prevede che il giudice “se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato”.
In questo caso il giudice, all'udienza di trattazione, disporrà il mutamento del rito e, come si esprime l'art. 183-bis c.p.c., “si applica il comma quinto dell'articolo 281 duodecies”.
Questo significa che il giudicante procederà all'istruzione della causa ove lo ritenga necessario, secondo il rito semplificato, o decida direttamente se ritenga la causa già matura per la decisione.
Da notare che ove vi sia il cambiamento del rito e la causa sia stata introdotta con citazione ritenendo di non dover optare per il rito semplificato di cognizione, colui che abbia introdotto il giudizio si troverà a non poter usufruire dei termini oggi previsti dall'art. 171-ter c.p.c. per le memorie integrative e nemmeno del termine previsto dall'art. 281-duodecies, comma quarto, c.p.c. ove il giudice non ritenga di concederlo, con evidenti conseguenze negative in ordine alle preclusioni processuali. |