Licenziamento collettivo: il requisito dimensionale può far riferimento alla singola unità produttiva?

14 Giugno 2023

Nel licenziamento collettivo, diversamente da quello individuale, il requisito dimensionale deve essere valutato tenendo conto dell'impresa della sua globalità.

Il requisito dimensionale al quale fare riferimento nell'ambito di un licenziamento collettivo può essere valutato limitatamente all'unità produttiva interessata dalla riduzione del personale se le altre sono collocate in luoghi diversi?

Il requisito dimensionale nella procedura di licenziamento collettivo non può essere valutato con riferimento alle singole articolazioni territoriali e non con riguardo all'azienda nella sua globalità, in quanto ciò condurrebbe a porre sul medesimo piano le tutele previste in ambito di licenziamenti collettivi e di quelli individuali. Seguendo un'interpretazione letterale dell'art. 24 L. n. 223/1991, emerge la volontà del legislatore di mantenere distinte e separate le due fattispecie, facendo riferimento all' "impresa" e non all' "unità organizzativa" (art. 18 Stat. Lav.).

Ulteriore conferma deriva da una lettura combinata degli artt. 1, 4 e 24 L. n. 223/1991, in quanto tali articoli, nel definire il loro ambito di applicazione, fanno sempre e solo uso del termine "impresa" e mai di "unità produttiva", confermandosi l'interpretazione sopra esposta anche un punto di vista logico-sistematico. Deve evidenziarsi, d'altronde, che la distinzione tra le due fattispecie è ben delineata e trova fondamento in ragione dei diversi interessi tutelati, nonché delle distinte esigenze che le due tipologie di licenziamento disciplinano. I licenziamenti collettivi, infatti, diversamente da quelli individuali, seguono l'obiettivo non solo di tutelare il lavoratore nella sua individualità ma anche di adottare misure atte ad eliminare o ridurre l'impatto sociale del provvedimento intimato al complesso dei lavoratori.

Tenuta ferma, pertanto, l'autonomia delle due fattispecie, la loro comparazione e sovrapposizione dovrebbe ritenersi irragionevole, dovendosi enfatizzare la diversità di finalità ed obbiettivi nel giustificare la diversa previsione del requisito numerico-dimensionale.

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