Licenziamento ritorsivo se il lavoratore rifiuta la trasformazione del rapporto da full time a part time?

14 Giugno 2023

La natura ritorsiva del licenziamento non può essere desunta solo dall'intimazione dello stesso successivamente al rifiuto di trasformazione del rapporto da full time a part time, anche se il recesso datoriale sia illegittimo per carenza di prova delle ragioni oggettive fondanti lo stesso.

Può ritenersi provato il carattere ritorsivo del licenziamento per g.m.o. qualora esso sia successivo al rifiuto opposto dal lavoratore alla trasformazione del rapporto da full time a part time e sia risultata insufficiente la prova delle ragioni poste a giustificazione del recesso?

Ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.lgs. n. 81/2015 il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Tale disposizione, tuttavia, non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo, ma comporta una rimodulazione del giustificativo fondante il recesso datoriale e dell'onere di prova posto a suo carico. In tal caso, infatti, occorre che il datore provi: la sussistenza di effettive esigenze economiche e organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con l'orario ridotto; l'avvenuta proposta al dipendente di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto del medesimo; l'esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell'orario e il licenziamento. Il rifiuto del lavoratore diventa solo una componente del più ampio onere probatorio a carico del datore.

Nel caso in cui sia stata fornita la prova dei dati fattuali sopra riportati, il licenziamento non sarebbe intimato a causa del rifiuto, bensì in ragione della impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno. Ciò non esclude che, in linea generale, il licenziamento possa costituire una ritorsione rispetto al rifiuto ma affinché possa affermarsi la nullità del recesso datoriale occorre che l'intento ritorsivo abbia avuto efficacia determinante esclusiva, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. La sola mancata prova dell'esistenza del giustificato motivo di recesso addotto da parte datoriale, che è di per sé causa di illegittimità del recesso, può costituire solo indizio del carattere ritorsivo del licenziamento. Sarà, dunque, possibile non accertare il carattere ritorsivo del licenziamento anche qualora sia risultata insufficiente la prova del motivo oggettivo del recesso, essendo necessari altri dati significativi della volontà datoriale di espulsione di quel dipendente.

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