La grave ludopatia patologica esclude il carattere colpevole del sovraindebitamento

La Redazione
15 Giugno 2023

Il Tribunale di Oristano, confermando un pregresso orientamento di merito, si pronuncia sulla idoneità dei soggetti ludopatici ad accedere alla procedura di sovraindebitamento.

La vicenda prende le mosse dal deposito di un ricorso, da parte di un consumatore, di una domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, situazione, quest'ultima, imputata dal ricorrente ad una condizione patologica di ludopatia in corso di risoluzione.

Il Giudice sardo, con la sentenza in discorso, riteneva omologabile il piano di ristrutturazione.

In particolare, il Giudice riteneva non condivisibile l'eccepita carenza di meritevolezza in capo al ricorrente affermando, tra l'altro, che “il consumatore non può dunque ritenersi immeritevole quando, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente”. Il Giudice elencava dunque una serie di “fattori esterni” che, nel caso di specie, erano stati ritenuti rilevanti; tra questi, veniva fatta menzione della “ludopatia certificata”.

Sul punto, afferma il Tribunale che, tenendo conto del carattere oggettivamente grave della patologia ludopatica del ricorrente, la documentazione da costui depositata sarebbe tale da escludere gli elementi fondanti la colpa dell'indebitamento.

Il Giudice, dunque, richiamando una pronuncia del Tribunale di Catania dell'11 agosto 2020, dichiara di condividere la seguente affermazione: "Affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'unità sanitaria locale. E' necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitamento inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico".

Sul piano tecnico, il Tribunale richiama le Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico (GAP), elaborate dal Ministero della Salute nel 2015, nonché il Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali (DSM).

Infine, segnala il Giudice che l'Istituto di credito concedente un finanziamento al debitore ricorrente non avrebbe tenuto conto del merito creditizio dello stesso, con conseguente violazione dell'art. 124-bis TUB. A tal proposito, l'avere il ricorrente falsamente dichiarato per iscritto di non essere gravato da altri finanziamenti non costituisce esimente per l'Istituto di credito “in quanto il medesimo non è esonerato dal condurre proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente” (si vedano le recenti pronunce Trib. Pisa del 20 aprile 2023 e Trib. S.M. Capua Vetere del 24 aprile 2023, pubblicate in questo portale nella sezione “Casi e sentenze”). Viene affermato pertanto che “il contegno omissivo del consumatore non pregiudica quindi l'omologa del piano presentato”.

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