L'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di registrazione

15 Giugno 2023

Con la sentenza in commento, la Cassazione ribadisce che l'ordinanza di assegnazione resa all'esito di pignoramento presso terzi costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa.
Massima

Laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione con conseguente addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa (salva esclusione espressa non opposta), il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti del credito assegnato, in difetto residuandone un'irripetibilità; per questa ragione sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito soddisfazione in sede esecutiva.

Il caso

Un avvocato otteneva ben sei decreti ingiuntivi per il recupero dell'imposta di registrazione inerente alle ordinanze di assegnazione rese all'esito di pignoramenti presso terzi emesse in danno di un solo debitore. Proposta da quest'ultimo un'unica opposizione avverso i singoli decreti ingiuntivi notificati, il giudice di pace adito prima, e il tribunale poi, respingevano la domanda ritenendo che la richiesta dei decreti ingiuntivi non rappresentava una duplicazione indebita di azioni, perché si trattava di crediti distinti da quelli oggetto delle ordinanze di assegnazione. Avverso la decisione veniva però proposto ricorso per cassazione, contestandosi la decisione del Tribunale, in quanto quest'ultimo avrebbe mancato di considerare che le ordinanze di assegnazione rese all'esito di pignoramento presso terzi costituivano già titoli esecutivi per il recupero dell'imposta quale spesa conseguente e necessaria, con una conseguente ed inammissibile duplicazione dei titoli esecutivi.

La questione

Viene così sottoposta al Supremo Collegio la questione relativa all'ammissibilità della duplicazione di titoli esecutivi (decreto ingiuntivo in aggiunta all'ordinanza di assegnazione resa all'esito del pignoramento presso terzi) al fine di recuperare l'imposta di registrazione afferente alle ordinanze di assegnazione rese all'esito di pignoramenti presso terzi promosse in danno dell'unico debitore.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione accoglie il ricorso.

Per il S.C., ribadito che il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553 c.p.c., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione, afferma che il Tribunale aveva mancato di considerare che le ordinanze di assegnazione rese all'esito dei pignoramenti presso terzi costituivano già titoli esecutivi per il recupero dell'imposta di registrazione quale spesa conseguente e necessaria, per cui la duplicazione dei titoli esecutivi era da giudicarsi inammissibile. Pertanto, dichiara il difetto d'interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo, avendo egli già conseguito pari titolo di soddisfazione.

In tale occasione la Corte soggiunge cheil giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.

Ne consegue che, laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione con conseguente addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti del credito assegnato, in difetto residuandone un'irripetibilità.

Osservazioni

L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione assegna al creditore procedente la somma dovuta dal terzo al debitore esecutato costituisce l'ultimo atto esecutivo con cui si conclude la procedura di espropriazione forzata presso terzi, determinando il trasferimento del credito (si v. per tutti Cass. civ. 31 marzo 2010, n. 7508, secondo cui l'ordinanza di assegnazione è il provvedimento mediante il quale, nell'ipotesi di dichiarazione positiva del terzo, viene a compiersi il procedimento di espropriazione presso terzi con il trasferimento al creditore delle somme o dei crediti vantati dal proprio debitore nei confronti del terzo).

In quanto atto conclusivo e finale, l'ordinanza di assegnazione produce immediatamente ed automaticamente tutti gli effetti suoi propri, senza necessità di alcuna attività di esecuzione o realizzazione; pertanto, in forza della generale previsione di cui all' art. 487, 1° comma, il provvedimento di assegnazione non è suscettibile né di revoca né di modifica.

Nel momento in cui il terzo debitore paga il suo debito al creditore assegnatario, si estinguerà, per quantità corrispondenti, anche il credito dell'assegnatario verso il debitore esecutato, precisando, pertanto, che il creditore/assegnatario deve innanzi tutto escutere l'assegnato/terzo debitor debitoris e soltanto in caso di sua incapienza, può proseguire nella sua azione esecutiva nei confronti dell'assegnante/l'originario debitore esecutato.

A tal uopo, giova ricordare che in questo caso il soggetto creditore, qualora dovesse proseguire l'azione esecutiva nei confronti dell'assegnato/terzo debitor debitoris, non necessita della formazione di altri titoli esecutivi (come ad esempio il decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 654 c.p.c.) poiché l'ordinanza di assegnazione resa all'esito di un pignoramento presso terzi costituisce autonomo titolo esecutivo.

Con specifico riguardo all'oggetto della decisione che qui si commenta, va segnalato che analoga pronuncia era stata già emessa dalla S.C. di Cassazione (sent. 4 marzo 2022, n. 7231), con la quale era stato affermato che qualora il giudice dell'esecuzione pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato, oltre che dei crediti e delle spese del processo, anche del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate al creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c., con conseguente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione, avendo egli già conseguito piena soddisfazione direttamente in sede esecutiva (analogamente, Cass. 17 gennaio 2020, n. 1004, in REF, 2020, 2, 591, a mente del quale risulta irrilevante che, al momento della richiesta di pagamento rivolta al terzo debitor debitoris, le spese di registrazione non fossero state pretese o riscosse poiché, non essendo stata ancora registrata l'ordinanza, la somma non era stata neppure anticipata dal creditore procedente; infatti, trattandosi di importo rientrante in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., la pretesa può essere avanzata dal creditore anche successivamente, in sede esecutiva e direttamente verso il terzo).

Quanto al carattere irrepetibile delle spese relative all'ordinanza di assegnazione, si v. infine, Cass. civ. 21 luglio 2020, n. 15447, secondo cui «Il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore».

Riferimenti
  • Finocchiaro, Le spese nei processi esecutivi, in REF, 2019, 2, 405 ss.;
  • Vitone-Zaccaro, Processo Esecutivo (Vademecum aggiornato al decreto semplificazioni), DirittoAvanzato, Milano, 2019.

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