Limiti oggettivi del giudicato e obbligo di concentrazione delle domande riguardanti un contratto di lavoro

16 Giugno 2023

Secondo il combinato disposto degli art. 33 e 36 del Regolamento (CE) n. 44/2001 osta al riconoscimento, nello stato richiesto, di una decisione relativa a un contratto di lavoro resa in un diverso Stato d'origine la concentrazione di tutte le domande relative a tale contratto di lavoro nel medesimo Stato d'origine.

Il combinato disposto degli artt. 33 e 36 del Regolamento (CE) n. 44/2001 relativo alla giurisdizione, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale deve essere interpretato nel senso che osta al riconoscimento, nello Stato richiesto, di una decisione afferente un contratto di lavoro, resa dallo Stato membro d'origine, avente quale conseguenza l'inammissibilità delle domande proposte dinanzi al giudice dello Stato membro richiesto perché la legislazione dello Stato membro d'origine prevede una regola processuale di concentrazione di tutte le domande relative a tale contratto di lavoro, senza pregiudizio delle regole processuali dello Stato membro richiesto suscettibili di trovare applicazioni una volta che detto riconoscimento sia stato effettuato.

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