L’avvocato può sostituire la parte nella mediazione solo se munito di procura speciale sostanziale

Redazione scientifica
20 Giugno 2023

La pronuncia aderisce all'orientamento che – partendo dal rilievo per cui la legge non prevede, né esclude, che la delega possa essere conferita al difensore – conclude nel senso che il difensore può partecipare al procedimento di mediazione in sostituzione della parte, ma solo se dotato del potere sostanziale di disporre del diritto controverso.

Il difensore può partecipare al procedimento di mediazione in sostituzione della parte solo se dotato del potere sostanziale di disporre del diritto controverso: ciò significa che la parte può delegare qualcun altro a partecipare alla mediazione solo previo rilascio di procura speciale sostanziale, che deve avere ad oggetto specifico la partecipazione alla mediazione ed il conferimento del relativo potere di disporre dei diritti dedotti nella controversia. Pertanto la procura generale alle liti che non attribuisce alcuna rappresentanza sostanziale della parte non è sufficiente per la partecipazione dell'avvocato alla procedura di mediazione in sostituzione del cliente.

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