Azione a tutela della maternità contro lo Stato italiano: qual è il giudice dotato di giurisdizione?

Redazione scientifica
20 Giugno 2023

Le Sezioni Unite hanno esaminato alcune questioni di giurisdizione con riferimento ad una fattispecie in cui una donna avvocato aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, lo Stato italiano per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la mancanza di normativa a tutela della maternità.

La vicenda riguardava un giudizio incardinato dall'attrice presso il Tribunale di Venezia nei confronti dello Stato italiano, sia del Consiglio distrettuale di disciplina (CDD), volto ad ottenere: a) la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da essa per la mancanza di una disciplina normativa che prevedesse misure di tutela della maternità per le donne avvocato; b) la condanna del Consiglio distrettuale di disciplina alla rifusione delle spese sostenute per la difesa e competenza legali, relative all'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento disciplinare che era stato aperto in merito ad un atto di opposizione all'archiviazione, che aveva dovuto redigere a breve distanza dalla maternità, non potendosi avvalere della sospensione dei termini processuali. Con riguardo a tale profilo, l'attrice denunciava la lesione del principio di tutela dell'affidamento (procedimentale) da parte di quest'ultimo, per la mancata valutazione degli apporti difensivi resi da sé medesima in sede procedimentale.

In merito ai profili attinenti la giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la domanda con la quale si chiede la condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno, in quanto quest'ultimo non aveva apprestato misure di tutela della maternità, costituisce una pretesa relativa alle modalità e ai contenuti dell'esercizio della funzione legislativa, che necessariamente esula dall'ambito della giurisdizione, sia essa quella del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto (Cass. n. 16751/2006).

Le Sezioni Unite hanno, altresì, chiarito che non vi è giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina, atteso che in ordine agli stessi sussiste la giurisdizione speciale del C.N.F., le cui decisioni sono ricorribili dinanzi alle Sezioni Unite civili (Cass., sez. un., n. 17334/2021).

Infine, la domanda con la quale si chiede la condanna del Consiglio distrettuale di disciplina al risarcimento del danno per mancato rispetto dell'affidamento, non venendo in rilievo atti o provvedimenti, ma il comportamento da questo posto in essere in fase istruttoria, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo una posizione di diritto soggettivo.

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