Rassegna delle ordinanze interlocutorie civili del mese di maggio 2023

Redazione scientifica
20 Giugno 2023

Torna il consueto appuntamento con la rassegna delle ordinanze interlocutorie civili della Corte di cassazione. Di seguito si segnalano le ordinanze di interesse per la materia processual-civilistica pubblicate nel mese di maggio 2023.

1) Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria 8 maggio 2023, n. 12017, Presidente A. Valitutti, Relatore D. Valentino. In tema di protezione internazionale, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il contrasto esistente sui presupposti per l'applicazione del termine dimezzato di quindici giorni per la proposizione del ricorso in tribunale avverso la decisione della commissione territoriale, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 25 del 2008; in particolare, se detta norma operi (o meno), oltre che in caso di adozione fin dall'inizio della procedura nelle forme accelerate oppure quando il migrante sia stato trattenuto nei centri ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, anche in caso di domanda reiterata ex art. 28-bis, comma 2, lett. b), del medesimo d.lgs. (previgente al d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 132 del 2018), indipendentemente dall'omessa informativa al richiedente circa la procedura accelerata.

2) Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 9 maggio 2023 n. 12359, Presidente G. Travaglino, Relatore E. Vincenti. In tema di giudizio di cassazione, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza e la novità della questione di diritto - implicante l'interpretazione di una norma processuale del giudizio di legittimità di recentissimo conio e che non risulta già affrontata da questa Corte - in ordine alla portata della disciplina recata dal novellato art. 372 c.p.c. quanto al termine ivi previsto per il deposito degli atti relativi all'ammissibilità del ricorso; questione la cui risoluzione deve essere anche calibrata rispetto al caso di specie, ossia di deposito di ratifica di procura alle liti.

3) Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 19 maggio 2023, n. 13896, Presidente L. Rubino, Relatore A. Tatangelo. La sezione terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla distribuzione degli oneri probatori con riguardo alla fattispecie della impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., anche in relazione agli attuali indirizzi sistematici in ordine alla qualificazione dei vizi dei procedimenti di notificazione, con particolare riferimento all'ipotesi di notificazione effettuata mediante mero deposito dell'atto presso la casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in mancanza dei necessari presupposti di legge.

4) Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 30 maggio 2023, n. 15129, Presidente F. De Stefano, Relatore P. Spaziani. La sezione terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in relazione alla questione se il dies a quo del termine ex art. 305 c.p.c., per la riassunzione del processo a seguito di interruzione automatica ex art. 43, comma 3, l. fall., vada individuato in quello in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia stata portata a conoscenza della parte, anche nel caso in cui questa sia quella colpita dall'evento interruttivo (in tal modo determinandosi un effetto equivalente all'anticipata applicabilità della corrispondente regula juris, positivamente introdotta, solo in epoca successiva, dall'art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14 del 2019).

5) Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 30 maggio 2023, n. 15133 Presidente R. Frasca, Relatore M. Gorgoni. La sezione terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in relazione alla questione se, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2560 c.c. in relazione alla cessione di un ramo d'azienda da parte di una compagnia assicuratrice (e, segnatamente, ai fini della persistente legittimazione passiva di quest'ultima rispetto alla chiamata in causa da parte dell'assicurato danneggiante), il debito risarcitorio debba intendersi insorto nel momento del sinistro, ovvero in quello successivo della pubblicazione della sentenza di primo grado che lo abbia consacrato anche nel quantum.

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