Effetti della liquidazione giudiziale sul contratto di edizione

21 Giugno 2023

L'autore espone il contenuto della legge speciale richiamata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza per chiarire se, nel caso in cui al momento della apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un editore sia pendente un contratto di edizione, quest'ultimo venga automaticamente meno.

L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un editore fa venir meno il contratto di edizione?

Il Titolo V (Liquidazione giudiziale) del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, alla Sezione V del Capo I (Imprenditori individuali e società) disciplina gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti, fra i quali viene espressamente menzionato, all'art. 188, il contratto di edizione. Tale norma prevede che gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale, cioè dalla L. 633/1941 (“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), con le modifiche che negli anni si sono susseguite. Ebbene, sulla base dell'art. 135 della L. 633/41, la liquidazione giudiziale dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione. Il contratto è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dall'apertura della liquidazione giudiziale, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132 della stessa legge. Tale ultima norma prevede che l'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera. Come chiarito infatti dalla Suprema Corte, nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all'art. 2558 c.c., dell'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, si applica soltanto ai cosiddetti “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempre che non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli artt. 2112 c.c., 2610 c.c. e 132 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent., 29 marzo 2010 n. 7517).

Dunque, l'apertura della liquidazione giudiziale dell'editore non comporta in via automatica la risoluzione del contratto di edizione. La risoluzione si verifica solo nel caso in cui il curatore non continui l'esercizio dell'azienda editoriale (entro un anno) o non ceda la stessa ad altro editore, con piena tutela dei diritti d'autore. Diritti che, attenzione, attengono all'opera in sé considerata, ma non comportano alcuna successione dell'autore nei risultati economici dell'impresa editoriale.

Come già da tempo affermato dalla giurisprudenza di merito, alla scadenza del contratto di edizione è legittimo – e va quindi respinta la richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. – il rifiuto opposto dall'editore di consegnare, all'autore di una rivista, l'elenco completo degli indirizzi degli abbonati, posto che la cessazione del rapporto di edizione non determina alcuna successione dell'autore nei risultati raggiunti dall'editore (Pretura di Roma, Ord. 1 aprile 1987).

La risposta al quesito è senz'altro negativa: l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un editore non fa venir meno il contratto di edizione. Va da sé che il contratto si risolve (e non potrebbe essere altrimenti) qualora il curatore decida di non proseguire l'esercizio dell'impresa editoriale (entro un anno dall'apertura della liquidazione giudiziale). Il contratto di edizione è anche risolto se il curatore non cede l'impresa editoriale ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132 della L. 633/41, con conseguente salvaguardia e tutela dei diritti d'autore.



Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Art. 188 CCII; Artt. 135, 132 L. 633/41.

Cass. Civ., Sez. Lav., Sent., 29 marzo 2010 n. 7517; Pretura di Roma, Ord. 1 aprile 1987.



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