Appalti informatizzati c.d. “labour intensive”: il datore è colui che detiene e gestisce il programma che regolamenta l'attività dei lavoratori

Francesco Meiffret
21 Giugno 2023

La sentenza in commento affronta la questione dell'imputabilità dei rapporti di lavoro in capo al committente nei c.d. appalti labour intensive informatizzati. Il Giudice riafferma l'orientamento che si sta consolidando nelle corti di merito in base al quale se il committente è il proprietario e gestisce il programma che organizza l'attività dei lavoratori impiegati nell'appalto, deve essere considerato effettivo datore di lavoro.
Massima

In un contratto d'appalto i rapporti di lavoro sono imputabili al committente se quest'ultimo utilizza un programma e/o altri strumenti tecnologici che permettano l'organizzazione ed il controllo a distanza dell'esecuzione della prestazione dei lavoratori dell'appaltatore.

Il caso

Alcuni lavoratori di una cooperativa, impiegati in un appalto di logistica con mansioni di carrellisti e pikeristi, avevano presentato ricorso dinnanzi al Tribunale di Padova per far accertare lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la società committente.

Sostenevano che, nel susseguirsi di vari contratti di appalto con varie società cooperative delle quali erano soci lavoratori, in realtà avessero sempre lavorato sotto le dipendenze della società committente odierna convenuta.

A sostegno della loro richiesta deducevano che tutti i beni strumentali utilizzati nell'appalto fossero di proprietà della committente.

Sostenevano, inoltre, che le loro prestazioni di lavoro fossero controllate e dirette dal committente, mediante un programma che, attraverso terminali mobili, forniva a loro le istruzioni su come stoccare la merce. Riportavano, infine, che tutte le attività svolte dovessero essere caricate sul programma gestito dalla committente.

La società committente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. In particolar modo eccepiva in via preliminare la decadenza dall'azione ex art 32, l. 183/2010 comma 4, lett. d) in relazione ai contratti d'appalto siglati con le precedenti cooperative.

Nel merito non negava che l'organizzazione dello stoccaggio merci avvenisse attraverso un programma di sua proprietà. Tuttavia, rimarcava che le istruzioni impartite dai lavoratori su dove posizionare la merce provenisse da voci preregistrate in base ai codici a barra letti dai lavoratori medesimi. Dunque, il programma aveva il solo scopo di indicare ai lavoratori i luoghi ove stoccare la merce all'interno del magazzino.

Eccepiva, inoltre, che in realtà i lavoratori fossero controllati da superiori della cooperativa che erano presenti nel magazzino stesso. A ciò aggiungasi che anche il potere disciplinare era esercitato da quest'ultimi.

Le questioni

Nell'azione di accertamento ed imputazione del rapporto di lavoro ad un soggetto diverso dal datore di lavoro formale si applica il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4 del collegato lavoro nel caso in cui non sussistano atti formali impugnabili riconducibili al c.d. datore di lavoro occulto?

La proprietà del sistema informatico attraverso il quale si esercita l'etero direzione costituisce un elemento dirimente per l'imputazione del rapporto di lavoro nei c.d. appalti labour intensive?

Soluzione giuridica

Il Giudice accoglie il ricorso dei lavoratori accertando l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società committente.

Preliminarmente osserva l'inapplicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) del collegato lavoro. Rileva come sia consolidato l'orientamento all'interno della Suprema Corte secondo il quale la norma appena richiamata debba essere oggetto di un'interpretazione rigorosa e non suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi non espressamente previste (cfr. ex plurimis Cass., sez. lav., 17 dicembre 2021 n. 40652).

Diversamente opinando si estenderebbe l'impugnativa a qualsiasi “fatto”, mentre detta norma prevede specifiche ipotesi, quali impugnazione del licenziamento, o fatti tipizzati ed aventi rilevanza giuridica, come la scadenza del contratto a termine.

Sulla base di tali coordinate normative e giurisprudenziali, il Giudice del Tribunale di Padova esclude l'applicabilità del regime di decadenza per l'impossibilità di rilevare il momento a partire dal quale far decorrere il termine decadenziale, in mancanza di un atto o provvedimento normativizzato del presunto datore.

Nel merito, il Giudice rileva come l'istruttoria avesse accertato che l'eterodirezione fosse esercitata dalla committente odierna convenuta. Tramite il sistema informatico i lavoratori erano eterodiretti da quest'ultima che, tra l'altro, era proprietaria di tale sistema così come degli strumenti utilizzati dai lavoratori della cooperativa per eseguire la prestazione.

A nulla rileva il fatto che l'esecuzione della prestazione fosse eterodiretta da un sistema informatico e non da una persona fisica dipendente della società convenuta.

Il Giudice opta per la poca attendibilità di quei testi che sostenevano che vi fosse anche personale della cooperativa a dirigere i ricorrenti. Rileva, sul punto, che anche a voler ritenere come provato tale fatto, parte convenuta non aveva dimostrato un autonomo potere disciplinare e organizzativo in capo ai soggetti controllori dell'appaltante; questi potevano essere assimilati a dei capi reparto, privi di discrezionalità e che si limitavano solamente a riportare le istruzioni della committente comunicate tramite il programma.

Del tutta priva di pregio l'eccezione di parte convenuta il fatto che le cooperative che si sono susseguite nell'appalto decidessero quali lavoratori impiegare ed il loro numero, compiti che, osserva il Giudice, vengono svolti anche dei caporali.

L'imputazione dei rapporti di lavoro in capo alla committente risulta altresì avvalorata dal fatto che quest'ultima fosse l'unica a disporre dei report in merito alle modalità delle prestazione lavorative svolte, dunque un sistema di controllo molto più pervasivo rispetto a quello visivo di un superiore.

Osservazioni

La sentenza in commento affronta una tematica che acquisirà sempre maggiore rilevanza in numerosi settori produttivi a causa dell'informatizzazione dei processi produttivi: l'imputazione del rapporto di lavoro a fronte di programmi che forniscono direttive ai lavoratori su come eseguire le proprie mansioni.

Nel caso di cui trattasi la decisione potrebbe essere riassunta con l'affermazione che il capo dei ricorrenti fosse un programma informatico che gestiva lo stoccaggio delle merci. Ed, infatti, secondo il Giudice la controprova emersa dall'istruttoria è che, eliminando la figura dei controllori al servizio dell'appaltatore, la prestazione di posizionamento delle merci all'interno del magazzino sarebbe stata comunque eseguita senza alcuna differenza significativa. E questo perché risultava accertato che l'esercizio del potere direttivo fosse integralmente attribuito al programma senza alcuna interferenza da parte dei cosiddetti controllori. Ma non solo. È lecito presupporre che il programma, poiché era in grado di verificare tempistiche e modalità di esecuzione della prestazione, potesse permettere l'esercizio del potere disciplinare.

Sulla base di tale presupposto si può giungere al principio secondo cui nei sistemi completamente informatizzati, l'imputabilità del rapporto, negli appalti c.d. labour intensive, è da attribuirsi al soggetto che è proprietario del programma che gestisce l'attività dei lavoratori.

Nel caso di specie il potere direttivo proviene da un sistema informatico con una “depersonalizzazione” dell'esercizio di tale prerogativa.

La subordinazione, quindi, può essere declinata anche in un rapporto programma/uomo ed il datore è colui che detiene e gestisce il programma che regolamenta l'attività dei lavoratori.

Lo stretto connubio tra la proprietà del programma che gestisce l'attività lavorativa ed imputazione del rapporto nei c.d. appalti labour intensive costituisce un principio che si sta consolidando nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Padova, in un caso del tutto simile a quello di cui trattasi con sentenza n. 550 del 16 luglio 2019 e commentato su questo portale, aveva già imputato il rapporto di lavoro in un appalto nella logistica labour intensive al committente proprietario del programma. A differenza della sentenza in commento in tale arresto il Giudice evidenziava che anche l'esercizio del potere disciplinare fosse esercitato tramite le informazioni raccolte dal programma. Detto software conservava e gestiva anche ulteriori dati sensibili dei lavoratori che non avrebbero dovuto essere in possesso a soggetti diversi rispetto al datore di lavoro.

Ed ancora. il Tribunale di Catania, con sentenza del 4 novembre 2021 ha riconosciuto l'imputabilità del rapporto a lavoratori di un call center che utilizzavano un programma fornito dal committente per l'attività. Lo stesso committente in aggiunta gestiva e forniva le credenziali ed ogni altro profilo del programma stesso.

Nella sostanza, il suddetto orientamento di merito ripropone, riadattandolo alle nuove modalità di produzione dovute al progresso scientifico, il principio di diritto consolidatosi quando era in vigore la l. 23 ottobre 1960 n. 1369 che stabiliva che in tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante desse luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla l. n. 1369/1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi fosse di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. In assenza di tale presupposto, la configurabilità di detta fattispecie vietata era esclusa quando, nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante, fosse verificabile un rilevante apporto da parte dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software ed in genere beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto (Cass., sez. lav., 2 novembre 2021, n. 31127; in senso conforme cfr. ex plurimis Cass., sez. lav, 7 novembre 2013, n. 25064).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.