Il nuovo rito “semplificato” innanzi al giudice di pace
21 Giugno 2023
Il quesito pone un problema più complesso di quanto potrebbe apparire ad una prima lettura.
Infatti, se è pur vero che nel codice di rito vige il principio generale della validità degli atti processuali ove raggiungano, comunque, il loro scopo (art. 156 c.p.c.). dobbiamo chiederci quale sia il limite di applicazione di tale principio nei giudizi innanzi al giudice di pace.
Prendiamo le mosse dall'art. 311 c.p.c., non modificato dalla novella, che prevede che al giudizio innanzi al giudice di pace si applichino le norme del giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica, in quanto compatibili.
Data questa norma di ordine generale sul procedimento innanzi al giudice di pace ci si deve chiedere se egli possa, ove venga introdotta una domanda con citazione a udienza fissa, operare il mutamento di rito da ordinario a semplificato in applicazione dell'art. 183-bis c.p.c. così salvando l'iter processuale maldestramente introdotto.
A ben vedere, però, non sembra che una tale facoltà esista in capo al giudice di pace.
Se si analizza attentamente l'art. 316 c.p.c. esso non dice che il procedimento si svolge secondo il rito semplificato di cognizione ma dice solamente che la domanda si introduce secondo le forme del rito semplificato di cognizione, in quanto compatibili.
La forma del ricorso, quindi (salvo eccezioni ed incompatibilità espressamente previste o da prevedersi), è la sola utilizzabile per l'introduzione di procedimenti innanzi al giudice di pace; non si tratta di un rito speciale come, ad esempio, il rito del lavoro innanzi al tribunale che pur conosce sia il giudizio introdotto con ricorso che con citazione, ma si tratta di un giudizio innanzi ad un giudice, quello di pace, che, a seguito della riforma, non conosce altra modalità di introduzione della domanda se non il ricorso.
Ed allora si dovrà ritenere che la domanda giudiziale introdotta con citazione davanti al giudice di pace, a seguito della riforma del codice di rito, sia del tutto priva di efficacia e come tale non possa esserne sanato l'effetto processuale. |