Danno da mancato disinvestimento e responsabilità del revisore: l’onere della prova
23 Giugno 2023
Il soggetto che si ritiene danneggiato dalla condotta inadempiente del revisore – e agisca nei suoi confronti ai sensi degli artt. 2395 c.c. e 15, comma 1, d.lgs. n. 39/2010, per inadempimento ai doveri di revisione legale dei conti ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010 - deve allegare di essersi determinato a non effettuare il disinvestimento, indotto dalla relazione del revisore che ha espresso parere favorevole di bilanci non veritieri e da altre informazioni fuorvianti veicolate prima della decisione di non smobilitare il proprio pacchetto azionario; la vittima è tenuta a provare la specificità di tali circostanze, nonché l'idoneità di esse a trarlo in inganno ed, infine, l'esistenza del danno.
Il riferimento all'incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato, quale tratto distintivo della responsabilità ex art 2395 c.c., importa un esame rigoroso del nesso di causale, secondo un principio di causalità ancorato al criterio del “più probabile che non”. Chi si duole dei dati contabili e di bilancio, in quanto confortati dal revisore, è tenuto ad allegare e poi a dimostrare anche l'idoneità dei medesimi a trarre in inganno la sua fiducia. |