Il giudicato sulla società non si estende al giudizio sui soci

Francesco Brandi
23 Giugno 2023

Il giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento di una società a ristretta base azionaria per vizi del procedimento non incide sul diverso giudizio relativo alla pretesa nei confronti dei soci per il reddito di partecipazione. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 16544, depositata il 12 giugno 2023, con cui ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Ristretta base ed estensione del giudicato

In tema di società di capitali a ristretta base azionaria, se nella causa sull'accertamento alla s.r.l. il giudice riduce i maggiori ricavi della società al 40% rispetto a quanto accertato dall'Agenzia delle Entrate, il giudicato fa stato nella causa sull'accertamento al socio sul reddito di partecipazione: scatta dunque una decurtazione in pari misura per il titolare delle quote perché deve riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nei confronti della società di capitali a ristretta base azionaria.

Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 13989 del 23 maggio 2019, con cui ha accolto il ricorso presentato da alcuni contribuenti destinatari di un avviso di accertamento derivante dalla loro partecipazione ad una s.r.l. con ristretta base azionaria.

Nel giudizio di appello i soci aveva richiamato invano una pronuncia che nel frattempo era passata in giudicato nei confronti del prodromico accertamento societario che riduceva gli importi accertati.

Di qui il loro ricorso in Cassazione, con cui denunciavano vizio di motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione dell'art. 2729 c.c. in quanto la Ctr aveva omesso di considerare che il giudicato sulla società non poteva non produrre effetti anche sulla posizione dei soci.

Nell'accogliere il ricorso la Cassazione ricorda che la sentenza passata in giudicato oltre ad avere un'efficacia diretta fra le parte ne ha anche una riflessa in quanto produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo qualora siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione in esso definita (cfr. Cass. n. 24049/2011).

Di conseguenza, nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo ad una società di capitali a ristretta base deve riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nei confronti della società con cui sia stata accertata l'insussistenza di utili extracontabili da distribuire o la loro minore consistenza, in quanto tale accertamento negativo rimuove (in tutto o in parte) il presupposto da cui dipende il maggior utile di partecipazione conseguito dal socio (cfr. Cass. n. 27778/2017). Né sul punto si determina una violazione del diritto di difesa dell'Agenzia delle Entrate, avendo quest'ultima partecipato al giudizio in cui si è formato il giudicato ad essa sfavorevole. Dall'altro lato i contribuenti avrebbero potuto anche ottenere un'ulteriore riduzione o l'annullamento dell'atto impositivo dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (cfr Cass. n. 1932/2016).

La Cassazione, quindi, decidendo nel merito, ha rideterminato il maggior reddito di partecipazione dei contribuenti in misura pari al 40% di quello accertato dall'Ufficio.

Il collegamento tra la posizione della società e quella dei soci è stato ribadito anche da Cass. n. 25556/2017, secondo cui in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione contestato – in conseguenza – al singolo socio, quest'ultimo deve essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società. Questo perché l'accertamento tributario nei confronti della società rappresenta un indispensabile antecedente logico-giuridico, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche derivano.

Caso concreto

Sbaglia la Ctr nel ritenere che dalla nullità dell'accertamento riferito alla società, giustificato dalla già avvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese al momento della notifica, derivi sempre l'annullamento anche degli avvisi di accertamento relativi ai soci.

La sentenza, ancorché passata in giudicato, di annullamento dell'atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito, non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale. Dunque, l'annullamento per soli vizi del procedimento dell'avviso di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base partecipativa, per ricavi non contabilizzati, non incide sulla pretesa erariale notificata al singolo socio per il reddito da partecipazione (cfr. Cass. n. 10723/2022).

Pertanto, nel caso in esame, l'avviso emesso nei confronti della socia non poteva essere annullato per il solo fatto che era stato annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, in quanto l'annullamento era stato disposto per vizi formali (la notificazione dell'avviso di accertamento alla società estinta).

Sul punto, si ricorda in generale che, nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo ad una società di capitali a ristretta base deve riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nei confronti della società con cui sia stata accertata l'insussistenza di utili extracontabili da distribuire o la loro minore consistenza, in quanto tale accertamento negativo rimuove (in tutto o in parte) il presupposto da cui dipende il maggior utile di partecipazione conseguito dal socio (cfr. Cass. n. 27778/2017). Né sul punto si determina una violazione del diritto di difesa dell'Agenzia delle Entrate, avendo quest'ultima partecipato al giudizio in cui si è formato il giudicato ad essa sfavorevole. Dall'altro lato i contribuenti avrebbero potuto anche ottenere un'ulteriore riduzione o l'annullamento dell'atto impositivo dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (cfr Cass. n. 13989/2019 e Cass. n. 1932/2016).

Fonte: Diritto e Giustizia

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