Finanziamento bancario: l’art. 97, comma 14, CCII detta una norma non estensibile per analogia
23 Giugno 2023
Una società, depositata la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII - con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione integrativa - promuoveva istanza di sospensione di alcuni contratti pendenti di finanziamento per anticipi all'esportazione stipulati con Istituti di credito (ex art. 97, commi 1 e 14, CCII).
Giova precisare che il contratto di finanziamento per anticipo all'esportazione (rientrante tra i contratti bancari c.d. autoliquidanti) è un'operazione che permette al cliente di ottenere, da parte dell'istituto di credito, un anticipo sui crediti vantati nei confronti di controparti estere-terzi debitori per la fornitura di merci o la prestazione di servizi. In tal modo, ottenendo il cliente una “monetizzazione anticipata” proprio credito, la banca consegue il rimborso delle somme anticipate mediante l'incasso diretto del credito del cliente nei confronti delle controparti estere-terzi debitori.
Nell'istanza, la società ricorrente evidenzia che, non essendo ancora avvenuta la riscossione diretta da parte dell'Istituto di credito nei confronti dei terzi debitori, ciò la priverebbe delle disponibilità rinvenienti dalle anticipazioni, con suo conseguente danno. L'art. 97, comma 1, terzo periodo, CCII consente al debitore di chiedere l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. L'art. 97, comma 2, CCII precisa, inoltre, che, mentre l'istanza di sospensione dei contratti pendenti può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato, lo scioglimento può essere chiesto solo dopo il deposito della proposta e del piano. L'art. 97, comma 14, CCII stabilisce che “Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6”.
La tesi della difesa di parte ricorrente muove da una interpretazione logica (id est, analogica) dell'art. 97, comma 14 CCII, in base alla quale (pur menzionando, tale norma, lo “scioglimento” del contratto) andrebbe riconosciuta analoga cautela anche nell'ipotesi in cui il debitore abbia, come nel caso di specie, presentato istanza di sospensione, “per non privare l'impresa di flussi di cassa relativi ad anticipazioni ricevute prima dei centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda con riserva, considerando altresì che la debitrice potrebbe comunque acquisirle una volta depositata la domanda definitiva e chiesto lo scioglimento dei già menzionati contratti”.
Il Collegio premette un chiarimento circa il regime introdotto dall'art. 97, comma 14, CCII. Tale norma, evidenziano i Giudici, “prevede in modo espresso che anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 dell'art. 97, cosicché il finanziatore, con l'erogazione dell'anticipazione, non esaurisce le obbligazioni a suo carico in quanto fino a quando l'attività di riscossione non sia stata ultimata, il contratto deve considerarsi pendente”. Sul punto sollevato da parte ricorrente, il Tribunale afferma che “Pur nella lontananza della norma da ogni coerente qualificazione teorica ictu oculi evidente nell'artificiosa riconduzione dell'anticipazione bancaria alla nozione di contratto pendente, pure sottolineata dalla più attenta dottrina e dalla giurisprudenza di maggior rigore nella vigenza dell'art 169 bis L. Fall., va in limine rilevato che la norma invocata (art 97, comma 14°) definisce gli estremi di un istituto del tutto iscritto in una dimensione di assoluta eccezionalità, come tale non logicamente (id est, analogicamente) estensibile al di fuori dei suoi presupposti fondativi, quali costituiti espressamente dalla formulazione del piano e della proposta (art 97, comma 2°)”.
Per tale ragione, il Tribunale rigetta le istanze formulate dalla ricorrente in concordato in quanto infondate in fatto e in diritto.
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